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Legge

L.R. Toscana 65/2013

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).

Normativa regionaleL.R. Toscana 65/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina toscana sugli appostamenti fissi di caccia: le province li autorizzano secondo il regolamento regionale, i manufatti ammessi devono essere leggeri, rimovibili e privi di fondazioni o uso abitativo. Previsti poteri di pianificazione comunale per tutela paesaggistica, SCIA e autorizzazione paesaggistica per manufatti difformi e un termine transitorio per l’adeguamento degli appostamenti preesistenti, poi differito al 31 dicembre 2014.

Modifiche alle regole sugli appostamenti fissi per la caccia e sui relativi manufatti

Modifiche alla disciplina degli appostamenti fissi venatori

La legge regionale interviene sulla disciplina toscana degli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria, modificando la l.r. 3/1994. La finalità è coordinare l’autorizzazione degli appostamenti e dei relativi manufatti con le regole urbanistiche, edilizie e paesaggistiche della Regione Toscana.

Autorizzazione degli appostamenti fissi

Le province sono competenti ad autorizzare gli appostamenti fissi per l’esercizio dell’attività venatoria in un determinato sito, nel rispetto del regolamento di attuazione della l.r. 3/1994 approvato con d.p.g.r. 33/R/2011.

Caratteristiche dei manufatti consentiti

È consentita la realizzazione di eventuali manufatti nel sito dell’appostamento autorizzato, purché nel rispetto della normativa edilizia della l.r. 1/2005 e a condizione che:

  • non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi;
  • siano realizzati in legno, in altri materiali leggeri, in materiali tradizionali tipici della zona oppure con strutture tubolari prive di volumetrie;
  • siano facilmente e immediatamente rimovibili alla scadenza dell’autorizzazione;
  • siano ancorati al suolo senza opere di fondazione;
  • non abbiano dotazioni che consentano l’uso abitativo, neppure saltuario o temporaneo.

Pianificazione urbanistica comunale e tutela paesaggistica

Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale possono contenere disposizioni sui manufatti degli appostamenti fissi solo per assicurare la tutela di aree di rilevante interesse paesaggistico e ambientale. La previsione ha quindi una funzione limitata e mirata alla protezione di tali aree.

Regime per manufatti difformi

I manufatti realizzati con caratteristiche diverse da quelle richieste per i manufatti ammessi dal comma 6 bis, e che non rientrano nella fattispecie dell’articolo 80 della l.r. 1/2005, sono assoggettati a:

  • segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
  • procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Disposizioni transitorie per gli appostamenti già autorizzati

Gli appostamenti fissi già autorizzati prima dell’entrata in vigore della legge, se presentano caratteristiche diverse da quelle consentite per i manufatti del comma 6 bis, devono essere rimossi entro il 31 dicembre 2014. Il termine originario di rimozione era fissato al 28 maggio 2014 e poi differito.

Adeguamento del regolamento attuativo

Il regolamento di attuazione della l.r. 3/1994, approvato con d.p.g.r. 33/R/2011, deve essere adeguato alle nuove disposizioni entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Obsolescenza dell’atto

La legge ha natura modificativa e si è esaurita nella disciplina transitoria con scadenza al 31 dicembre 2014; per questo, pur avendo ancora rilievo storico e sistematico, non presenta oggi un’utilità applicativa autonoma.

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