L.R. Toscana 70/2013
Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il Comune di Pratovecchio Stia, in Provincia di Arezzo, per fusione dei Comuni di Pratovecchio e Stia, che cessano dalla stessa data. Disciplina successione in beni, rapporti, personale, organi provvisori, continuità di atti e rapporti con l’Unione dei comuni montani del Casentino, oltre a contributi e regole per il territorio montano.
Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia per fusione di Pratovecchio e Stia
Istituzione del Comune di Pratovecchio Stia
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Pratovecchio e di Stia, entrambi in Provincia di Arezzo, con istituzione del nuovo Comune di Pratovecchio Stia dal 1° gennaio 2014. Il provvedimento regola anche la fase di transizione amministrativa, patrimoniale e organizzativa successiva all’estinzione dei due enti originari.
Ambito territoriale e cessazione dei comuni preesistenti
Il nuovo Comune comprende i territori già appartenenti ai due comuni fusi, secondo la cartografia allegata alla legge. Dal 1° gennaio 2014 i Comuni di Pratovecchio e di Stia sono estinti; cessano sindaci, giunte, consigli comunali e componenti degli organi collegiali, nonché gli organi di revisione contabile.
Successione nei beni, nei rapporti e nel personale
Il Comune di Pratovecchio Stia subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti. Il personale dei due enti è trasferito al nuovo Comune, conservando posizione giuridica ed economica, incluse le voci fisse e continuative e l’anzianità maturata. Le risorse 2013 destinate al salario accessorio del personale e, per la dirigenza, alla retribuzione di posizione e di risultato confluiscono dal 2014 in un unico fondo del nuovo Comune, con la stessa destinazione.
Organi provvisori e amministrazione transitoria
Fino all’insediamento dei nuovi organi elettivi, le funzioni di governo sono svolte da un commissario nominato secondo la normativa vigente. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei due comuni, d’intesa, devono definire l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo ente e l’impiego del personale trasferito; in mancanza, provvede il commissario. Salvo diversa previsione, la sede legale provvisoria è presso l’ex Comune di Stia. Le soluzioni organizzative adottate in questa fase restano efficaci fino a nuove decisioni degli organi del Comune di Pratovecchio Stia.
Regolamenti, piani, bilanci e continuità degli atti
I regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci vigenti al 31 dicembre 2013 nei comuni estinti restano efficaci nei rispettivi ambiti territoriali e per la relativa popolazione fino all’adozione dei corrispondenti atti del commissario o dei nuovi organi del Comune di Pratovecchio Stia. Ai fini dell’esercizio provvisorio, gli stanziamenti dell’anno precedente si calcolano sommando le risorse dei bilanci 2013 definitivamente approvati dai due comuni estinti.
Statuto, regolamento consiliare e partecipazione locale
Entro sei mesi dall’elezione, gli organi del nuovo Comune devono approvare lo statuto e il regolamento di funzionamento del consiglio comunale. Fino ad allora si applicano, per quanto compatibili, lo statuto e il regolamento consiliare dell’ex Comune di Pratovecchio vigenti al 31 dicembre 2013. Lo statuto deve garantire adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità originarie; può inoltre prevedere municipi privi di personalità giuridica per preservare l’identità storica e favorire il decentramento delle funzioni.
Contributi statali e regionali
Il nuovo Comune beneficia dei contributi statali previsti per i comuni istituiti mediante fusione. La Regione concede inoltre il contributo previsto dall’articolo 64 della l.r. 68/2011, per misura e durata ivi stabilite. È attribuito anche, in luogo dell’estinto Comune di Stia, il contributo previsto dall’articolo 82 della medesima legge regionale, secondo il rinvio dell’articolo 65.
Territori montani e benefici connessi
Al Comune di Pratovecchio Stia si applicano le disposizioni della l.r. 68/2011 relative ai territori montani, in relazione alle aree montane già appartenenti ai due comuni estinti. La fusione non fa venir meno né i benefici né gli interventi speciali previsti a favore di tali territori da Unione europea, leggi statali e regionali. Resta ferma la classificazione statale del territorio montano.
Rapporti con l’Unione dei comuni montani del Casentino
Dal 31 dicembre 2013 il Comune di Stia cessa di far parte dell’Unione dei comuni montani del Casentino, con riduzione della composizione degli organi dell’unione; l’eventuale adesione del nuovo Comune è soggetta alle procedure statutarie dell’unione. L’unione cessa di esercitare le funzioni assegnatele esclusivamente da Stia, salvo la conclusione dei procedimenti in corso. In via transitoria, fino al 30 settembre 2014, prosegue l’esercizio delle altre funzioni già affidate da entrambi i comuni estinti e ancora in corso al 31 dicembre 2013; dopo tale data cessano le funzioni, salvo i procedimenti pendenti, e il personale comandato o trasferito rientra nel nuovo Comune.
Continuità dei rapporti, obbligazioni e convenzioni transitorie
Prima del 30 settembre 2014 il Comune di Pratovecchio Stia e l’unione possono stipulare convenzioni, anche in deroga agli statuti dell’unione, per proseguire una o più funzioni o regolare i rapporti pendenti. Il nuovo Comune resta obbligato verso l’unione per le obbligazioni connesse alle funzioni, servizi e attività affidati dai comuni estinti, per tutta la durata degli impegni verso terzi, nonché per le ulteriori obbligazioni necessarie a garantire la continuità amministrativa nel periodo transitorio, salvi gli accordi diversi già intervenuti.
Successione nei diritti e disciplina dell’ambito territoriale adeguato
Il Comune di Pratovecchio Stia succede anche nei diritti sui beni mobili e immobili risultanti, negli atti associativi relativi alle funzioni transitorie, in capo ai comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013. Nell’ambito territoriale adeguato “Ambito 1” il nuovo Comune sostituisce i due comuni estinti dal 1° gennaio 2014 e la popolazione di riferimento è data dalla loro somma. Per quanto non previsto, si applicano le norme della l.r. 68/2011.
Funzioni regionali e interventi programmati dell’Unione
Dal 1° gennaio 2014 l’Unione dei comuni montani del Casentino continua a esercitare sul territorio del nuovo Comune le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale. L’unione prosegue inoltre gli interventi già in corso sul territorio dei comuni estinti e può realizzare, secondo le proprie autonome determinazioni, quelli non ancora avviati ma già programmati e finanziati nel territorio dell’ex Comune di Stia; aggiorna, se necessario, gli atti di programmazione.
Decorrenza ed efficacia
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ma l’istituzione del nuovo Comune e la maggior parte degli effetti sostanziali decorrono dal 1° gennaio 2014. Sono quindi presenti diversi termini transitori già conclusi, riferiti alla fase di fusione e alla gestione iniziale del nuovo ente.
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