L.R. Toscana 68/2013
Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari, per fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il Comune di Casciana Terme Lari, con estinzione dei due comuni originari, trasferimento di beni, rapporti e personale, disciplina transitoria degli organi, degli atti e dei rapporti con l’Unione Valdera, nonché riconoscimento dei contributi statali e regionali previsti per i comuni fusi.
Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari per fusione dei Comuni di Casciana Terme e Lari
Istituzione del Comune di Casciana Terme Lari
La legge regionale disciplina la fusione dei Comuni di Casciana Terme e di Lari, entrambi in provincia di Pisa, con effetto dal 1° gennaio 2014. Dal medesimo giorno nasce il Comune di Casciana Terme Lari, cui si applicano le regole transitorie e organizzative previste dal provvedimento nel territorio risultante dalla fusione.
Ambito territoriale ed effetti dell’estinzione dei comuni originari
Il nuovo comune comprende tutti i territori già appartenenti ai Comuni di Casciana Terme e di Lari, come individuati nella cartografia allegata alla legge. Alla data di efficacia della fusione i due comuni originari si estinguono e cessano gli organi elettivi: sindaci, giunte e consigli comunali decadono, così come gli organi di revisione contabile.
Successione nei beni, nei rapporti giuridici e nel personale
Il Comune di Casciana Terme Lari subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni estinti. Il personale dei due enti è trasferito al nuovo comune, mantenendo la posizione giuridica ed economica in godimento al momento del trasferimento, comprese le voci fisse e continuative e l’anzianità di servizio maturata.
Per il personale, le risorse destinate nel 2013 alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività confluiscono, dal 2014, in un unico fondo del Comune di Casciana Terme Lari con la medesima destinazione.
Gestione provvisoria e commissario
Fino all’insediamento dei nuovi organi eletti, le funzioni degli organi di governo del nuovo comune sono svolte da un commissario nominato secondo la normativa vigente. In questa fase transitoria, gli incarichi esterni già attribuiti ai consiglieri cessati e i mandati di soggetti nominati dai comuni estinti in enti, aziende, istituzioni o altri organismi proseguono fino alla nomina dei successori.
Organizzazione amministrativa provvisoria
Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei due comuni, d’intesa tra loro, devono definire l’organizzazione amministrativa provvisoria del nuovo ente e l’impiego del personale trasferito. In mancanza di intesa o per le materie non disciplinate, decide il commissario. Salvo diversa previsione, la sede legale provvisoria è presso la sede dell’estinto Comune di Lari. Le determinazioni adottate in questa fase restano efficaci fino all’approvazione di disposizioni difformi da parte degli organi del nuovo comune.
Vigenza degli atti e disciplina contabile transitoria
Regolamenti, atti amministrativi generali, piani, strumenti urbanistici e bilanci vigenti al 31 dicembre 2013 restano efficaci per i rispettivi ambiti territoriali e popolazioni fino all’entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo comune. Ai fini dell’esercizio provvisorio ex articolo 163 del TUEL, gli stanziamenti dell’anno precedente si assumono pari alla sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci 2013 definitivamente approvati dai due comuni estinti.
Statuto e regolamento del consiglio comunale
Gli organi del Comune di Casciana Terme Lari devono approvare lo statuto comunale e il regolamento di funzionamento del consiglio entro sei mesi dalla loro elezione. Fino all’entrata in vigore di tali atti si applicano, se compatibili, lo statuto e il regolamento del soppresso Comune di Lari vigenti al 31 dicembre 2013.
Partecipazione, decentramento e municipi
Lo statuto del nuovo comune deve assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità originarie dei due comuni fusi. Inoltre, lo statuto può istituire municipi privi di personalità giuridica per preservare e valorizzare l’identità storica delle comunità locali e per realizzare il decentramento di funzioni.
Contributi statali e regionali
Il Comune di Casciana Terme Lari ha diritto ai contributi previsti dalla normativa statale per i comuni istituiti mediante fusione. La Regione riconosce inoltre un contributo nella misura e per il periodo stabiliti dall’articolo 64 della l.r. 68/2011.
Rapporti con l’Unione Valdera
Dal 1° gennaio 2014 il nuovo comune subentra ai comuni estinti nell’Unione di comuni denominata Unione Valdera, salvo eventuale recesso previsto dallo statuto dell’unione. Il commissario sostituisce i sindaci e i rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’unione fino alla proclamazione del sindaco del nuovo comune; il numero dei componenti del consiglio dell’unione si riduce conseguentemente.
Il consiglio dell’unione viene poi integrato con i rappresentanti del Comune di Casciana Terme Lari. Il consiglio del nuovo comune elegge i propri rappresentanti nel consiglio dell’unione entro il termine stabilito dallo statuto dell’unione; in mancanza, opera la disciplina di cui all’articolo 29 della l.r. 68/2011.
Il Comune di Casciana Terme Lari resta obbligato verso l’unione per le obbligazioni connesse a funzioni, servizi e attività che i due comuni estinti avevano affidato all’unione, per tutta la durata degli affidamenti. L’unione continua a esercitare per il nuovo comune le funzioni già assegnate da entrambi i comuni estinti; cessano invece, allo spirare del 31 dicembre 2013, le altre funzioni eventualmente attribuite, salvo decisione della giunta dell’unione adottata prima di tale termine, anche in deroga allo statuto, con il voto favorevole anche dei sindaci di Casciana Terme e Lari. La giunta dell’unione provvede inoltre alle modifiche ricognitive dello statuto e il testo coordinato viene pubblicato sul Bollettino ufficiale regionale e inviato al Ministero dell’interno.
Per l’ambito territoriale adeguato “Ambito 29” della l.r. 68/2011, dal 1° gennaio 2014 il Comune di Casciana Terme Lari sostituisce i due comuni estinti e la popolazione di riferimento è pari alla loro somma.
Disciplina residuale ed efficacia
Per quanto non previsto dalla legge si applicano le norme della l.r. 68/2011. La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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