L.R. Toscana 63/2013
Modifiche alla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52 (Determinazione dell’importo della tassa automobilistica regionale).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 63/2013 modifica la disciplina della tassa automobilistica regionale prevedendo, per i pagamenti dal 1° gennaio 2014 relativi a periodi successivi, una riduzione del 10% di alcuni importi: quelli già determinati ai sensi della l.r. 52/2006 e quelli dovuti per veicoli in locazione senza conducente immatricolati Euro 5 o successivi. Disciplina anche la copertura delle minori entrate per il 2014 e 2015.
Riduzione della tassa automobilistica regionale per alcuni veicoli dal 1° gennaio 2014
Riduzione della tassa automobilistica regionale in Toscana
La legge regionale Toscana 8 novembre 2013, n. 63 interviene sulla legge regionale 2 novembre 2006, n. 52, ridisegnando in senso agevolativo alcuni importi della tassa automobilistica regionale. Le misure operano solo sul territorio toscano e si applicano ai pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2014 per periodi fissi successivi a tale data.
Ambito della riduzione tributaria
Il provvedimento introduce due distinte riduzioni del 10% sull’importo della tassa automobilistica regionale.
- La prima riguarda gli importi di cui al comma 2 bis dell’articolo 1 bis, come determinati ai sensi del comma 2 quater.
- La seconda riguarda la tassa automobilistica regionale dovuta per i veicoli indicati dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del d.p.r. 39/1953, quando siano utilizzati a uso privato in locazione senza conducente e risultino immatricolati come “euro 5” o conformi a direttive comunitarie successive.
Decorrenza e limiti temporali
La legge precisa espressamente che le riduzioni non hanno effetto retroattivo in senso generale, ma si applicano solo:
- ai pagamenti da eseguirsi dal 1° gennaio 2014;
- e soltanto con riferimento a periodi fissi successivi a tale data.
Ne deriva che i periodi d’imposta o di decorrenza precedenti restano fuori dal beneficio.
Copertura finanziaria
Le minori entrate connesse alle agevolazioni sono quantificate per i primi esercizi di applicazione:
- euro 2.400.000,00 per il 2014;
- euro 2.800.000,00 per il 2015.
La copertura avviene mediante il maggior gettito tributario derivante dalla legislazione vigente, imputato alla medesima UPB di entrata 111 “Imposte e tasse”. Per gli esercizi successivi, la legge rinvia alla legge di bilancio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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