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Legge

L.R. Toscana 67/2013

Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero, per fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve.

Normativa regionaleL.R. Toscana 67/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce dal 1° gennaio 2014 il Comune di Scarperia e San Piero, nato dalla fusione dei Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve. Disciplina estinzione dei comuni originari, subentro in beni, rapporti e personale, gestione provvisoria e continuità di atti, contributi, assetto nell’unione dei comuni e riconoscimento come comune montano.

Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero per fusione dei Comuni di Scarperia e San Piero a Sieve

Istituzione del Comune di Scarperia e San Piero

La legge regionale della Toscana disciplina la fusione dei Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve nel nuovo Comune di Scarperia e San Piero, con efficacia dal 1° gennaio 2014. Il provvedimento regola anche gli effetti conseguenti sull’assetto istituzionale, patrimoniale, organizzativo e associativo del nuovo ente.

Ambito territoriale ed effetti della fusione

Il nuovo Comune è formato dai territori già appartenenti ai due comuni estinti, secondo la cartografia allegata alla legge. Dal 1° gennaio 2014 i Comuni di Scarperia e di San Piero a Sieve cessano di esistere e decadono sindaci, giunte, consigli comunali e organi di revisione contabile.

Successione nei rapporti, nei beni e nel personale

Il Comune di Scarperia e San Piero subentra in tutti i beni mobili e immobili e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni fusi. Il personale dei due enti è trasferito al nuovo Comune, mantenendo posizione giuridica ed economica in godimento, incluse le voci fisse e continuative e l’anzianità maturata. Le risorse 2013 destinate alla produttività e alle politiche di sviluppo delle risorse umane confluiscono, dal 2014, in un unico fondo del nuovo ente.

Gestione provvisoria e organi temporanei

Fino all’insediamento degli organi eletti del nuovo Comune, le funzioni di governo sono svolte da un commissario nominato secondo la normativa vigente. Entro il 31 dicembre 2013 i sindaci dei comuni fusi, d’intesa tra loro, dovevano definire l’organizzazione amministrativa provvisoria e l’impiego del personale trasferito; in mancanza decideva il commissario. Salvo diversa intesa, la sede legale provvisoria era presso la sede del Comune estinto di Scarperia.

Continuità degli atti amministrativi e assetto regolamentare

I regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci vigenti al 31 dicembre 2013 restano efficaci, per i rispettivi ambiti territoriali e popolazioni, fino all’adozione dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del nuovo Comune. Per lo statuto e il regolamento del consiglio comunale, gli organi del nuovo ente devono provvedere entro sei mesi dalla loro elezione; nel frattempo si applicano, se compatibili, le disposizioni del Comune di Scarperia vigenti al 31 dicembre 2013.

Partecipazione, decentramento e municipi

Lo statuto del nuovo Comune deve assicurare adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi alle comunità originarie. Può inoltre prevedere l’istituzione di municipi privi di personalità giuridica, per preservare l’identità storica delle comunità locali e realizzare il decentramento di funzioni.

Contributi e agevolazioni finanziarie

Il Comune di Scarperia e San Piero ha diritto ai contributi statali previsti per i comuni istituiti a seguito di fusione. Inoltre la Regione concede il contributo previsto dall’articolo 64 della l.r. 68/2011, nella misura e per il periodo ivi stabiliti.

Regime per il comune montano

Il nuovo Comune è considerato, a tutti gli effetti, comune montano, poiché deriva dalla fusione di due comuni il cui territorio era interamente classificato montano. La fusione non fa venire meno i benefici e gli interventi speciali previsti per la montagna da Unione europea, Stato e Regione.

Rapporti con l’Unione montana dei comuni del Mugello

Il Comune subentra ai comuni estinti nell’Unione montana dei comuni del Mugello. Dal 1° gennaio 2014 il commissario sostituisce sindaco e rappresentanti dei comuni estinti negli organi collegiali dell’unione, con riduzione del numero dei componenti del consiglio; il commissario cessa con la proclamazione del sindaco del nuovo Comune. L’unione continua a esercitare le funzioni già assegnate dai due comuni e cessano quelle ulteriori allo spirare del 31 dicembre 2013, salvo diversa deliberazione della giunta dell’unione, adottata anche in deroga allo statuto e con il voto favorevole dei sindaci interessati. Il Comune resta obbligato verso l’unione per gli affidamenti in corso e il nuovo consiglio comunale provvede all’elezione dei propri rappresentanti secondo lo statuto dell’unione o, in difetto, secondo la disciplina regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

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