Cassazione Civile, Ordinanza n. 27434/2022 del 20/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento relativi all'anno d'imposta 2007, emessi nei confronti di una società di persone che svolgeva attività di ristorazione e, per trasparenza, nei confronti dei soci. L'accertamento era di tipo analitico-induttivo, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, per II.DD., IVA e accessori. In primo grado il ricorso dei contribuenti era stato accolto solo parzialmente, con riduzione dell'8% dei ricavi accertati. In appello la CTR del Veneto aveva ritenuto legittimi gli atti impositivi, ma aveva accolto nel merito le doglianze dei contribuenti circa l'insufficienza delle presunzioni poste a base della rettifica. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione ex art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, assumendo che la CTR non avesse motivato sul merito delle riprese; 2) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973, degli artt. 2697 e 2729 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse equivocato sulla natura dell'accertamento e sul relativo meccanismo probatorio. I contribuenti hanno resistito e proposto ricorso incidentale sulla liquidazione delle spese di lite, denunciando la violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992 per il mancato rispetto dei minimi tariffari e per l'assenza di motivazione sulla quantificazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondati/inammissibili i due motivi: la motivazione della CTR, pur discorsiva, era comunque percepibile e non apparente; inoltre la censura sul tipo di accertamento non coglieva la ratio decidendi, perché la CTR aveva correttamente qualificato l'accertamento come analitico-induttivo e aveva deciso per l'insufficienza degli elementi presuntivi a sostegno delle riprese. È stato invece accolto il ricorso incidentale dei contribuenti sulla liquidazione delle spese, poiché la sentenza d'appello non aveva rispettato i parametri applicabili e non aveva motivato adeguatamente sulla quantificazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR in diversa composizione per la sola regolazione delle spese e per la nuova liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente, cioè non consente di comprendere il percorso decisorio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento analitico-induttivo è legittimo quando sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti; non basta la sola qualificazione del metodo se manca il relativo supporto probatorio.
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere probatorio a sostegno della rettifica fiscale.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni utilizzabili per l'accertamento devono avere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 112 c.p.c.
La censura dell'Agenzia è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla valutazione delle prove e degli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
La liquidazione delle spese nel processo tributario deve rispettare i parametri applicabili e deve essere adeguatamente motivata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato escluso, per la parte ammessa alla prenotazione a debito, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando esiste graficamente ma non consente di comprendere il fondamento logico della decisione; non è sufficiente che la motivazione sia sintetica o discorsiva.
- Nel giudizio di legittimità, la censura sul vizio motivazionale non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione del merito o delle prove, ma deve colpire un'anomalia motivazionale rilevabile dal testo della sentenza.
- L'accertamento analitico-induttivo è legittimo solo se l'Ufficio fonda la rettifica su presunzioni dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; se tali elementi mancano, la pretesa impositiva non può essere confermata.
- La contestazione in cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: il motivo è inammissibile se attinge una questione diversa da quella decisiva posta a base della decisione.
- Nel processo tributario la liquidazione delle spese deve essere effettuata nel rispetto dei parametri applicabili e con motivazione idonea a spiegare la quantificazione adottata.
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