Sentenza n. 165/2026 - Perugia, Sezione 1
per la declaratoria dell’obbligo di provvedere sull’istanza di trasferimento straordinario inoltrata dalla ricorrente in data -OMISSIS- in capo all’Università di Perugia e solo eventualmente in capo all’Università Magna Graecia, chiedendo fin da ora la nomina di commissario ad acta, ove solo si ritenesse che la stessa non si sia già favorevolmente espressa con la comunicazione del -OMISSIS- nonché per l’annullamento, previa sospensiva: - dell’atto del-OMISSIS- a firma del Dirigente prot -OMISSIS- proveniente dalla Università di Perugia, solo ove e nella parte in cui sia interpretabile nel senso di denegare il trasferimento per asserita mancanza dei posti disponibili nel corso di laurea richiesto; - di qualsiasi altro atto , al momento non conosciuto, che possa essere interpretato nel senso di non riconoscere i gravi motivi di salute come causa giustificante in ogni caso del trasferimento in quanto straordinario, ivi inclusi i bandi per i trasferimenti che l’Università dovrebbe emanare /abbia emanato e/o i regolamenti di facoltà, ivi incluso il bando di cui al decreto rettorale n. -OMISSIS-, avente ad oggetto l’iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e Chirurgia, nella parte in cui avesse attribuito tutti i posti disponibili ai trasferimenti ordinari, sottraendoli definitivamente a quelli straordinari; e quindi per la declaratoria dell’obbligo dell’Università di Perugia di prevedere la possibilità di trasferimenti da fuori sede per gravi motivi di salute al di fuori delle procedure ordinarie e comunque a dare corso al trasferimento straordinario per gravi motivi di salute; nonché per il risarcimento del danno biologico ed esistenziale che la ricorrente ha già subìto e subirà per effetto del rifiuto opposto dall’Università e/o per la mancata previsione anche mediante bando dell’obbligo di accogliere le domande di trasferimento basate su gravi motivi di salute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota dell'Università di Perugia che ha rilevato la mancanza di una previa valutazione dell’Università di provenienza e l’indisponibilità di posti per il secondo anno, nonché il silenzio o la risposta interlocutoria dell’Università Magna Graecia sull’istanza di trasferimento straordinario
Esito
Favorevole al ricorrente (studentessa)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, iscritta al secondo anno di Medicina e Chirurgia presso l’Università della Calabria e l’Università Magna Graecia, aveva chiesto il trasferimento all’Università di Perugia invocando i gravi motivi previsti dall’art. 9 del r.d. 1269/1938. Dopo una precedente sentenza che aveva rilevato la necessità di rispettare la sequenza procedimentale prevista dalla norma, la ricorrente ha presentato una nuova istanza agli Atenei di provenienza e di destinazione. L’Università Magna Graecia ha risposto affermando che il trasferimento in uscita era subordinato al previo nulla osta dell’Università di Perugia e alla successiva presentazione di una nuova istanza; l’Università di Perugia ha dichiarato di attendere la valutazione dell’Ateneo di provenienza e ha comunque evidenziato l’assenza di posti disponibili, essendo stati assegnati tutti i sette posti previsti dal bando ordinario per il secondo anno nella sede di Terni. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990 e dell’art. 9 r.d. 1269/1938, sostenendo l’obbligo degli Atenei di pronunciarsi; incompetenza del dirigente dell’Università di Perugia; eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento e sviamento, per avere l’Ateneo destinato tutti i posti alla procedura ordinaria senza riservarne uno al trasferimento straordinario; nonché violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, difetto di istruttoria e mancata considerazione dei gravi motivi di salute. È stata inoltre proposta domanda risarcitoria per danno biologico ed esistenziale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto soltanto nei confronti dell’Università Magna Graecia. La relativa nota non poteva essere interpretata come assenso al trasferimento, poiché subordinava ogni ulteriore attività all’ottenimento del nulla osta dell’Università di Perugia e alla presentazione di una nuova istanza. Tale impostazione è contraria alla sequenza prevista dall’art. 9 r.d. 1269/1938, che individua nell’Università di provenienza il destinatario della domanda e il primo Ateneo chiamato a valutare la sussistenza dei gravi motivi; solo successivamente interviene l’Università di destinazione. L’Università Magna Graecia è stata quindi condannata a pronunciarsi compiutamente entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza. Sono state invece respinte le domande contro l’Università di Perugia. Il Collegio ha ritenuto ormai consolidato l’orientamento secondo cui, per i corsi di Medicina e Chirurgia ad accesso programmato, la disciplina della programmazione nazionale e delle procedure pubbliche per l’ammissione agli anni successivi limita l’applicazione dell’art. 9 r.d. 1269/1938. Il numero dei posti disponibili costituisce un limite insuperabile, a tutela della capacità formativa e del diritto allo studio degli studenti già iscritti. Il trasferimento straordinario può essere valutato, in compatibilità con tale limite, se la relativa domanda è presentata prima dell’avvio della procedura ordinaria, oppure, al più, prima della definizione della graduatoria quando i presupposti siano sopravvenuti dopo l’indizione del bando. Non è invece possibile rendere inefficace una graduatoria già definita mediante una domanda di trasferimento straordinario presentata o regolarizzata successivamente. Poiché la domanda era intervenuta dopo l’avvio e la definizione della procedura ordinaria e tutti i posti erano stati assegnati, l’arresto dell’Università di Perugia è stato ritenuto legittimo. È stata esclusa anche l’incompetenza del dirigente, poiché gli atti impugnati si limitavano a rilevare l’assenza dei presupposti oggettivi per procedere alla valutazione di merito, mentre la valutazione discrezionale dei gravi motivi sarebbe spettata al Rettore. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9 r.d. 1269/1938
Lo studente in corso di studi può trasferirsi da una ad altra università o istituto superiore, presentandone domanda al proprio rettore o direttore non oltre il 31 dicembre. Il rettore o direttore può in linea eccezionale accordare il congedo chiesto dopo il 31 dicembre, solo quando ritenga la domanda giustificata da gravi motivi. [...] Il rettore o direttore trasmette il foglio di congedo [...] al rettore o direttore dell'università o istituto cui lo studente ha dichiarato di volersi trasferire.
La norma stabilisce una sequenza procedimentale: la domanda deve essere rivolta all’Università di provenienza, che svolge la prima valutazione sulla sussistenza dei gravi motivi; solo successivamente interviene l’Università di destinazione. Nei corsi ad accesso programmato, la norma può operare soltanto entro i limiti della capacità formativa e dei posti disponibili.
art. 1 l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente con riguardo ai principi generali dell’azione amministrativa; non risulta autonomamente decisivo nella motivazione.
art. 2 l. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di conclusione del procedimento; fonda l’obbligo dell’Università di provenienza di pronunciarsi sull’istanza.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione degli atti amministrativi; non risulta autonomamente decisivo rispetto alla soluzione adottata.
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione è stata dedotta, ma la decisione sulle domande contro l’Università di Perugia è stata fondata sull’assenza dei presupposti oggettivi per procedere alla valutazione del trasferimento.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione dell’art. 10-bis; non risulta applicato quale autonoma ratio decidendi.
l. 2 agosto 1999, n. 264
Costituisce la base normativa del sistema di programmazione nazionale degli accessi universitari, che impedisce l’ammissione agli anni successivi al primo in assenza di posti disponibili e di procedure pubbliche.
punto 10 dell’Allegato 3 al d.m. 472/2024
Gli atenei non sono tenuti ad esaminare le domande pervenute in assenza di avvisi o bandi pubblici, con modalità diverse da quelle previste dai suddetti atti o fuori dai termini perentori di scadenza previsti dai medesimi.
Le domande di ammissione ad anni successivi al primo nei corsi ad accesso programmato devono essere presentate nell’ambito degli avvisi o bandi pubblici e nei termini previsti.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- L’art. 9 r.d. 1269/1938 configura, per il trasferimento straordinario dello studente, una sequenza procedimentale nella quale la domanda deve essere presentata all’Università di provenienza, competente per la prima valutazione dei gravi motivi; l’Università di destinazione interviene soltanto in un momento successivo.
- Nei corsi di laurea ad accesso programmato nazionale, il trasferimento straordinario per gravi motivi non può comportare il superamento della capacità formativa dell’Ateneo o del numero di posti disponibili, poiché tale limite tutela anche il diritto allo studio degli studenti già iscritti.
- Una domanda di trasferimento straordinario può essere valutata, in deroga alla procedura ordinaria, se presentata prima dell’avvio della procedura annuale ordinaria; può essere presa in considerazione prima della definizione della graduatoria quando i presupposti siano maturati o percepiti dopo l’indizione del bando, ma non può rendere inefficace una graduatoria già formalmente definita.
- L’Università di provenienza non può subordinare la propria prima valutazione all’ottenimento di un previo nulla osta dell’Università di destinazione, perché tale inversione della sequenza procedimentale prevista dall’art. 9 r.d. 1269/1938 è illegittima.
- Quando l’Università di destinazione si limita a rilevare l’assenza dei presupposti oggettivi per procedere alla valutazione di merito, in particolare la mancanza di posti disponibili e della previa valutazione dell’Università di provenienza, l’atto può essere adottato dal dirigente; la valutazione discrezionale dei gravi motivi resta invece di competenza del Rettore.
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