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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20898/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia origina da avvisi di accertamento per gli anni d'imposta 2006 e 2007 emessi nei confronti di una società, poi fallita, e dei soci, relativi a IVA e IRAP per la società e a IRPEF e addizionali per i soci, a seguito di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti desunte da processo verbale di constatazione. L'Ufficio aveva ritenuto che le fatture fossero emesse per creare un indebito credito IVA e costi indeducibili ai fini delle imposte dirette. La CTR aveva accolto parzialmente l'appello dei contribuenti, riconoscendo la deducibilità dei costi ma negando la detraibilità dell'IVA. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 del d.l. n. 16 del 2012 conv. in l. n. 44 del 2012, dell'art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la detrazione IVA in caso di operazioni soggettivamente inesistenti era stata erroneamente negata e che la prova dell'elemento soggettivo della frode non era stata correttamente ripartita tra le parti.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. È stata dichiarata inammissibile la censura formulata come insufficienza/contraddittorietà della motivazione, perché la riformulazione dell'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede ormai la denuncia di omesso esame di un fatto decisivo e non più il vecchio vizio motivazionale. Quanto alla violazione di legge sulla detraibilità IVA e sull'onere della prova, la Corte ha confermato la correttezza in diritto della sentenza impugnata: in materia di operazioni soggettivamente inesistenti e frodi carosello, l'Amministrazione deve provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore sia la consapevolezza, o conoscibilità con ordinaria diligenza, del contribuente destinatario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile. La Corte ha quindi rigettato il ricorso e condannato i ricorrenti in solido alle spese, oltre a dare atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    La censura motivazionale non può più essere proposta nei termini di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ma solo come omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 8 del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della disciplina sulla detraibilità/deducibilità nei casi di operazioni inesistenti.

  • art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla detrazione IVA e alla fatturazione relativa a operazioni inesistenti.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova, nelle contestazioni di operazioni soggettivamente inesistenti, grava inizialmente sull'Amministrazione quanto a fittizietà del fornitore e consapevolezza/conoscibilità della frode da parte del cessionario/committente; solo dopo si sposta sul contribuente la prova contraria.

  • d.l. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134

    La novella processuale si applica alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, quindi dall'11 settembre 2012.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • l. n. 537 del 1993, art. 14, comma 4-bis

    Era richiamata nel quadro fattuale per la contestazione della indeducibilità dei costi connessi alle operazioni ritenute inesistenti.

Massime di principio

  • Nei casi di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del soggetto emittente, ma anche che il contribuente destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in una frode fiscale.
  • Se l'Ufficio fornisce elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare la conoscibilità della frode, incombe sul contribuente la prova contraria di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
  • Nelle controversie tributarie decise dopo la riforma del 2012, il vizio di motivazione deducibile in cassazione è solo l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti; non è più sufficiente denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
  • La regolarità formale della contabilità o dei pagamenti, così come l'assenza di un vantaggio economico diretto dalla rivendita, non bastano da soli a escludere la partecipazione o la conoscibilità della frode quando l'Ufficio abbia assolto il proprio onere probatorio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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