Sentenza n. 639/2026 - Firenze, Sezione 2
per l'annullamento - del provvedimento prot. 3949 del 25 novembre 2025 con cui il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze esprimeva il proprio diniego all’istanza di accesso agli atti presentata in data 19 novembre 2025 da Emanuele Rodà; e per l’accertamento - del diritto del ricorrente ad ottenere copia del contenuto del fascicolo del procedimento disciplinare, come indicato nell’istanza di accesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'amministrazione resistente aveva accolto, in sede di riesame, l'istanza di accesso, soddisfacendo integralmente l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti, ma il Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze è stato condannato a rifondere al ricorrente il contributo unificato.
Atto impugnato: diniego di accesso al fascicolo del procedimento disciplinare e successivo riesame favorevole dell'istanza
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego opposto dal Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense di Firenze alla richiesta di ottenere copia del contenuto del fascicolo relativo a un procedimento disciplinare. Nel corso del giudizio, la Commissione per l'Accesso ai Documenti Amministrativi riteneva fondata la richiesta e invitava il Consiglio a riesaminarla. Il Consiglio adottava quindi un provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso. Il ricorrente dichiarava conseguentemente cessata la materia del contendere e chiedeva la refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere è stata dichiarata perché, nel corso del giudizio, l'amministrazione ha adottato un provvedimento che ha integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento di riesame che accoglie integralmente l'istanza oggetto del ricorso e soddisfa la pretesa sostanziale azionata.
- La compensazione delle spese non impedisce al giudice di porre a carico dell'amministrazione il contributo unificato sostenuto dal ricorrente, quando l'interesse alla proposizione del giudizio sia stato soddisfatto solo dopo l'impugnazione.
Come è indicizzato
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