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Sentenza

Sentenza del 20/07/2018 n. 19351 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo relativa all'accertamento fiscale per il 2004, contestando il recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA. In particolare, ha sostenuto che i redditi derivanti dall'imbottigliamento del vino per conto di società terze fossero esenti in quanto attività connessa all'attività agricola e svolta prevalentemente su prodotti conferiti dai soci. Ha inoltre contestato il disconoscimento di note di credito relative ad attività promozionali e conguagli sul prezzo del vino, nonché l'indeducibilità dei relativi costi e la negata detrazione dell'IVA.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione fiscale prevista per le cooperative agricole riguarda le attività connesse all'attività agricola e mutualistica svolte in relazione ai prodotti conferiti prevalentemente dai soci, ma non si estende automaticamente ai servizi di imbottigliamento eseguiti contrattualmente per società terze, qualificabili come attività commerciale autonoma. Ha inoltre confermato che la società non aveva fornito documentazione sufficiente a dimostrare l'esistenza, l'entità, l'inerenza e la competenza dei costi oggetto delle note di credito. Le note di credito promozionali erano generiche e prive di adeguata documentazione, mentre i conguagli riferiti a forniture di anni precedenti violavano il principio di competenza, non essendo stata dimostrata l'applicabilità della deroga. La società è stata condannata a rimborsare all'Agenzia delle Entrate le spese processuali, liquidate in 8.000 euro oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 10

    Esenzione per i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci.

    L'esenzione non deriva automaticamente dalla natura cooperativa della società, ma opera solo se ricorrono le condizioni previste dalla norma e se l'attività è effettivamente collegata all'attività agricola e mutualistica dei soci. Non copre, invece, prestazioni commerciali autonome rese per conto di soggetti terzi.

  • Codice civile, artt. 2512, 2513 e 2514

    Nelle cooperative agricole la prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti.

    I requisiti della mutualità prevalente individuano il tipo di cooperativa che può accedere alle agevolazioni, ma non estendono l'esenzione a ogni reddito prodotto dalla cooperativa. Occorre verificare anche i presupposti specifici della singola agevolazione.

  • Codice civile, art. 223-duodecies, comma 6, disposizioni transitorie

    Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste da leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente.

    La mutualità prevalente è una condizione necessaria per l'accesso alle agevolazioni fiscali, ma non è da sola sufficiente: devono essere rispettati anche i requisiti sostanziali previsti dalla norma agevolativa.

  • T.U.I.R., art. 109

    I componenti positivi e negativi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio di competenza.

    I costi e i ricavi devono essere imputati al periodo d'imposta cui si riferiscono. Eventuali deroghe per componenti determinabili solo successivamente devono essere specificamente dimostrate dal contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    In materia di costi deducibili, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza, l'inerenza, l'entità e, quando contestata, la coerenza economica della spesa. La mera contabilizzazione non è sufficiente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 13, 19 e 26

    La variazione della base imponibile e la detrazione dell'IVA relativa a note di credito presuppongono la prova dell'effettività e della corretta causa dell'operazione sottostante. Documenti generici o privi di elementi essenziali non consentono il riconoscimento fiscale.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali per le cooperative agricole devono essere interpretate restrittivamente: la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente non rende esenti tutti i redditi, ma solo quelli prodotti attraverso attività conformi ai requisiti della norma agevolativa.
  • Quando una cooperativa svolge servizi di trasformazione o imbottigliamento per soggetti terzi, tali prestazioni possono essere considerate attività commerciali non agevolate, anche se riguardano prodotti originariamente conferiti dai soci.
  • Per dedurre un costo o portare in detrazione l'IVA non basta registrare contabilmente la spesa: occorre una documentazione analitica che dimostri il rapporto sottostante, la prestazione effettuata, l'importo, le modalità di calcolo e l'inerenza all'attività d'impresa.
  • Una nota di credito deve essere supportata da una causa concreta e verificabile, riferita a un rapporto contrattuale o commerciale adeguatamente documentato; una lettera d'incarico generica può essere insufficiente.
  • Il contribuente che invoca una deroga al principio di competenza deve allegare e provare tempestivamente i fatti che rendono il componente determinabile solo in un periodo successivo.
  • Nel giudizio di cassazione non è sufficiente riproporre valutazioni di merito o richiamare genericamente documenti: occorre indicare con precisione quali fatti siano stati trascurati e dove siano stati dedotti e documentati nei precedenti gradi di giudizio.

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