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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34884/2025 del 27/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 474 c.p. Il ricorso deduceva, nei primi tre motivi, violazione del diritto di difesa con riferimento agli artt. 468, 178 e 179 c.p.p., nonché violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato. Gli ulteriori motivi riguardavano il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. e la disciplina della recidiva. La Corte ha rilevato che tutte le doglianze riproponevano pedissequamente questioni già dedotte in appello e disattese, senza una critica specifica e argomentata alla motivazione della sentenza impugnata, e che miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della ricostruzione del fatto, inammissibile in sede di legittimità in presenza di doppia conforme.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non specifici e solo apparenti i motivi, perché meramente reiterativi di quelli già esaminati e rigettati in appello, e ha osservato che la sentenza di merito era sorretta da motivazione congrua e immune da vizi censurabili in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 468 c.p.p.

    Richiamato come parametro della doglianza sul diritto di difesa; la censura è stata però ritenuta ripetitiva e non specifica.

  • art. 178 c.p.p.

    Indicato tra le norme poste a fondamento della dedotta violazione del diritto di difesa; la Corte non ha ravvisato invalidità processuali deducibili in questa sede.

  • art. 179 c.p.p.

    Richiamato insieme agli artt. 468 e 178 c.p.p. per sostenere una nullità processuale, ma la doglianza è stata giudicata inammissibile perché reiterativa.

  • art. 474 c.p.

    Norma incriminatrice del fatto contestato; la Corte ha ritenuto che la sentenza di merito avesse correttamente affermato la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del reato.

  • art. 131-bis c.p.

    Invocato per ottenere la non punibilità per particolare tenuità del fatto; la relativa censura è stata dichiarata non consentita in cassazione perché già affrontata in appello.

  • art. 62-bis c.p.

    Non citato nel testo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, conseguente all'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, ma deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Sono inammissibili i motivi che si risolvono in una mera reiterazione delle doglianze di appello, perché non assolvono alla funzione di critica argomentata richiesta nel giudizio di legittimità.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dai giudici di merito, né prospettare una diversa ricostruzione del fatto se la sentenza impugnata è sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • Le censure relative alla particolare tenuità del fatto e alla recidiva devono essere articolate in modo specifico e non possono consistere in una riproposizione pedissequa delle argomentazioni già esaminate nei precedenti gradi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiNullità processualeParticolare tenuità del fattoRecidiva

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