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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33297/2025 del 08/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per la contravvenzione di cui all'art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992. Con l'unico motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che la sentenza impugnata non si sarebbe confrontata con la doglianza difensiva relativa alla mancanza di prova del reato, in particolare della recidiva nel biennio presupposta dalla contestazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse sostanzialmente reiterativo di una doglianza già proposta in appello e adeguatamente esaminata dalla Corte territoriale. Ha inoltre ribadito che, ai fini della prova della recidiva nel biennio, non è necessario un precedente accertamento giudiziale irrevocabile: è sufficiente qualunque elemento di prova, se non specificamente contrastato da elementi contrari allegati dall'interessato. Nel caso concreto, la Corte d'appello aveva valorizzato il verbale di contestazione relativo a una precedente analoga violazione del codice della strada e aveva rilevato che l'imputato non aveva dimostrato né l'impugnazione della sanzione né la richiesta di oblazione. Ne è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 116, commi 15 e 17, d.lgs. n. 285 del 1992

    Costituisce la base della contravvenzione contestata; la decisione si concentra sul requisito della recidiva nel biennio e sulla sufficienza degli elementi probatori utilizzabili per dimostrarla.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    È il parametro invocato dal ricorrente per denunciare violazione e falsa applicazione di legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma che fonda la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini della prova di un elemento accessorio o presupposto come la recidiva nel biennio, non è indispensabile un accertamento giudiziale irrevocabile della precedente violazione, potendo il giudice fare riferimento a qualunque elemento probatorio idoneo.
  • La parte che contesti la sussistenza del presupposto fattuale deve allegare elementi contrari specifici; in difetto di tale allegazione, il dato probatorio valorizzato dal giudice di merito può ritenersi sufficiente.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre senza specificità una doglianza già esaminata e motivatamente disattesa nel giudizio di appello.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFuga e omissione di soccorso
RamiProcesso penaleReati stradali
IstitutiOnere della prova

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