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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30387/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già destinatario di custodia cautelare in carcere per fatti ritenuti espressione di un contesto mafioso. Dopo un primo giudizio di legittimità che aveva annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, il giudice del rinvio aveva dichiarato l'inefficacia della misura solo in relazione al reato associativo, mantenendola per due reati-fine (indicati come capi 10 e 12 della sentenza di condanna). Con il ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto vizio di motivazione dell'ordinanza, lamentando che il Tribunale non avrebbe valorizzato due dati: il lungo tempo trascorso dai fatti (oltre otto anni) e l'assoluzione intervenuta nel frattempo per i capi 4 e 6. Secondo la difesa, tali elementi, soprattutto se letti congiuntamente al decorso del tempo, avrebbero inciso sull'attualità delle esigenze cautelari, mentre il Tribunale si sarebbe limitato a richiamare la condanna per associazione mafiosa, la gravità della pena e le caratteristiche dei reati-fine, senza confrontarsi con l'incidenza del fattore temporale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha osservato che il Tribunale aveva effettivamente considerato gli elementi addotti dalla difesa, ma li aveva ritenuti non idonei a scalfire la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. In particolare, il giudice del merito aveva motivato la persistenza della misura richiamando: la recente esecuzione della misura rispetto alla pena irrogata per i reati-fine; l'assenza di segnali di dissociazione dal contesto criminale; la condanna a oltre dieci anni per il reato associativo, con contestazione di un ruolo apicale in una articolazione locale di 'ndrangheta; la natura delle estorsioni aggravate ex art. 416-bis.1 c.p., con operatività della presunzione cautelare. La Corte ha aggiunto che il ricorso non si confrontava con la maggior parte di tali argomenti, e che correttamente era stata valorizzata anche la condanna per il reato associativo, quale elemento sopravvenuto rilevante per la valutazione complessiva dell'attualità e gravità delle esigenze cautelari. Ha infine condannato il ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    la difesa ha illustrato il motivo di ricorso secondo la modalità prevista dalle disposizioni di attuazione.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    presunzione di adeguatezza della custodia in carcere

    nei reati rientranti nella previsione, la custodia in carcere opera come misura presuntivamente adeguata, superabile solo con elementi idonei a dimostrare l'inadeguatezza della misura massima.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    reati-fine ... estorsioni aggravate dall'appartenenza ad associazione mafiosa e dal fine di agevolare quest'ultima

    la natura aggravata dei reati-fine, connessi al contesto mafioso, è stata ritenuta idonea a rafforzare la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

    in caso di rigetto del ricorso, il ricorrente sopporta le spese processuali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.

    disposizione richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice può valorizzare anche una condanna sopravvenuta o comunque emersa nel frattempo per il reato associativo, ove essa sia rilevante per la valutazione unitaria dell'attualità e della gravità delle esigenze cautelari, pur se il titolo custodiale relativo a quel reato sia divenuto inefficace per decorso dei termini.
  • La presunzione di adeguatezza della custodia cautelare in carcere non è superata dal solo decorso del tempo o da singoli esiti assolutori su alcuni capi, se il giudice motiva con riferimento a elementi complessivi come ruolo apicale, mancata dissociazione dal contesto criminale, gravità della pena e natura mafiosa dei reati contestati.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze cautelari deve confrontarsi specificamente con tutte le rationes decidendi poste a base della decisione impugnata; la mancata censura di uno o più argomenti decisivi rende il motivo non idoneo a scalfire la motivazione.
  • Quando i reati-fine sono connotati dall'aggravante mafiosa, la loro struttura può giustificare, anche da sola, il mantenimento della custodia in carcere in ragione della presunzione legale di adeguatezza, salvo elementi concreti contrari.
  • L'inefficacia sopravvenuta della misura per decorso dei termini non elimina, di per sé, la rilevanza sostanziale dei fatti e della condanna ai fini della valutazione cautelare complessiva.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiMisure cautelari
SottomaterieCarcere
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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