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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19150/2026 del 27/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo dedotto era manifestamente infondato e sostanzialmente volto a sollecitare una rivalutazione del merito delle prove, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguardava la conferma della responsabilità dell'imputato, in qualità di partecipe di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con rideterminazione della pena da parte della Corte di appello. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione e violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe errato nel rigettare la tesi difensiva secondo cui la permanenza del vincolo associativo doveva ritenersi interrotta già all'ultimo arresto dell'imputato del 30 marzo 2003. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo mirasse, in realtà, a ottenere una diversa valutazione delle risultanze probatorie, in particolare delle dichiarazioni della collaboratrice di giustizia ritenute attendibili dalla Corte territoriale, la quale aveva collocato la partecipazione dell'imputato all'associazione fino al 2006/2007, in coerenza con l'imputazione.

Norme richiamate

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma incriminatrice richiamata come titolo del reato associativo in materia di stupefacenti contestato all'imputato quale partecipe dell'associazione.

  • art. 192, comma 3, c.p.p.

    Invocato dalla difesa per censurare la valutazione della prova dichiarativa; la Corte ribadisce che la doglianza, nella sostanza, tende a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito delle fonti probatorie.
  • Quando la sentenza di merito ha dato conto in modo razionale dell'attendibilità di una fonte dichiarativa e della collocazione temporale del fatto, la cassazione non può sostituire un diverso apprezzamento delle prove.
  • La deduzione di violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. è infondata se mira solo a contrapporre una lettura alternativa e non illogica delle risultanze istruttorie già valutate dal giudice di merito.
  • La partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti può essere ritenuta perdurante fino a quando le dichiarazioni valorizzate dal giudice collocano la condotta associativa, purché la motivazione sia coerente e non manifestamente illogica.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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