Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26775/2024 del 15/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'intimazione di pagamento riferita a una cartella precedente, deducendo l'omessa notifica della cartella presupposta e, in subordine, la prescrizione quinquennale del credito. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile, ma in appello era stato accolto. La società di riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e omesso esame, in relazione alla ritenuta irregolarità della prova di notifica; 2) violazione delle norme sulla notifica a persona convivente e sulla raccomandata informativa, sostenendo che tale adempimento non fosse necessario; 3) violazione della disciplina della prescrizione, assumendo che dovesse applicarsi il termine decennale e non quello quinquennale; 4) omesso esame della documentazione, perché la CTR avrebbe trascurato una pretesa notifica di iscrizione ipotecaria quale atto interruttivo; 5) censura sulle spese. Il contribuente ha resistito e proposto ricorso incidentale, lamentando la nullità della costituzione in giudizio dell'agente della riscossione tramite difensore esterno e, inoltre, la compensazione delle spese. Nelle more, il contribuente ha depositato memoria dando atto di sentenze passate in giudicato rese in altri giudizi, che avevano accertato la falsità delle sottoscrizioni su vari avvisi di accertamento prodromici alle cartelle poste a base dell'intimazione. La Corte ha ritenuto che tali pronunce avessero travolto gli atti presupposti e, quindi, anche l'intimazione di pagamento e la cartella oggetto del giudizio, facendo venir meno il titolo della riscossione.

La decisione

La Corte ha ritenuto superfluo l'esame dei motivi del ricorso principale e di quello incidentale, perché l'annullamento con giudicato degli atti impositivi prodromici ha fatto venir meno la base giustificativa della riscossione. Ha quindi rigettato il ricorso principale, dichiarando assorbito l'incidentale, e ha compensato integralmente le spese tra tutte le parti. Ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e omesso esame/motivazione).

  • art. 19 del d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione all'impugnabilità dell'intimazione di pagamento nel processo tributario.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro del vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla motivazione della decisione.

  • art. 139, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente principale a proposito della notifica a persona di famiglia convivente e della raccomandata informativa.

  • art. 1335 c.c.

    richiamato dalla ricorrente principale nel contesto della perfezione della notificazione.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sulla notifica.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato per sostenere l'applicazione della prescrizione decennale.

  • art. 46 del d.lgs. n. 546/1992

    la Corte esclude che la vicenda integri una cessazione della materia del contendere, pur in presenza dell'annullamento degli atti presupposti.

  • art. 336 c.p.c.

    richiamato per affermare l'effetto espansivo esterno del giudicato favorevole sugli atti presupponenti e sugli atti successivi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, l'annullamento dell'atto impositivo presupposto, anche se intervenuto in altro giudizio e con effetti coperti da giudicato, travolge gli atti successivi di riscossione che su quell'atto si fondano, perché viene meno il titolo giustificativo della pretesa.
  • L'esito favorevole ottenuto dal contribuente contro l'atto presupposto integra un fatto estintivo della pretesa tributaria che si riflette sugli atti presupponenti e su quelli esecutivi successivi, anche se emessi nei confronti di soggetti diversi.
  • Quando il titolo sostanziale della riscossione viene meno per annullamento dell'atto prodromico, l'esame delle doglianze sulla notifica, sulla prescrizione o sulle spese può divenire superfluo, poiché difetta in radice la base causale della pretesa.
  • Nel processo tributario, l'impugnazione dell'atto impositivo ha natura di impugnazione-merito: la sentenza che lo annulla si sostituisce integralmente all'atto, con effetti caducanti sugli atti successivi fondati sul medesimo presupposto.
  • L'annullamento dell'atto impositivo comporta il difetto del presupposto per procedere alla riscossione, anche a titolo provvisorio, sicché gli atti di riscossione successivi perdono efficacia quale titolo legittimante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoNesso di causalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.