Sentenza n. 429/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 309/2023, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia Romagna n. 309/2023, che aveva respinto il ricorso contro il diniego di riesame relativo a quattro domande di integrazione salariale
Esito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro la nota dell'INPS territoriale di rigetto dell'istanza di riesame concernente quattro precedenti dinieghi di integrazione salariale per il periodo dal 21 settembre al 19 dicembre 2015. I dinieghi erano motivati dalla mancanza del requisito della temporaneità, dall'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'attendibilità della previsione di ripresa dell'attività e dalla mancata risposta alle richieste istruttorie dell'INPS. In appello sono stati dedotti: l'erronea valutazione della documentazione prodotta in sede di riesame; l'erronea motivazione del rigetto; la violazione e falsa applicazione del d.m. 15 aprile 2016, n. 95442, e della legge n. 164/1975; l'erronea valutazione della collocazione temporale delle commesse, che secondo l'appellante erano già oggetto di trattative avanzate nel settembre 2015 e avrebbero costituito una concreta prospettiva di ripresa; nonché la disparità di trattamento rispetto a istanze successivamente accolte. L'appellante ha inoltre sostenuto che il provvedimento di riesame non fosse stato tempestivamente contestato come atto meramente confermativo e che tale questione dovesse ritenersi irretrattabile.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la decisione sfavorevole del TAR. In via preliminare ha rilevato che i provvedimenti di riesame avevano natura meramente confermativa dei precedenti dinieghi e che la conseguente inammissibilità originaria del ricorso era rilevabile d'ufficio; pertanto, la mancata rilevazione da parte del TAR non aveva prodotto alcuna irretrattabilità. Tuttavia, la questione è stata ritenuta assorbita dall'infondatezza nel merito. Quanto alla collocazione temporale delle commesse, il Collegio ha ritenuto corretto il riferimento dell'INPS al loro effettivo svolgimento e non alle trattative preliminari o alle prognosi soggettive circa la loro futura conclusione. Le trattative, sebbene avanzate, riguardavano eventi ancora incerti e non verificatisi nel periodo rilevante; l'esercizio del potere doveva invece fondarsi su presupposti fattuali certi e non meramente ipotetici. È stata respinta anche la censura di disparità di trattamento: l'appellante non aveva dimostrato l'assoluta identità delle situazioni comparate né l'assoluta irragionevole diversità del trattamento. Inoltre, l'eventuale illegittimità di un diverso provvedimento non avrebbe comunque potuto rendere illegittimo quello esaminato. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
La natura meramente confermativa dell'atto e la conseguente inammissibilità originaria del ricorso possono essere rilevate d'ufficio; la mancata rilevazione in primo grado non determina irretrattabilità della questione.
d.m. 15 aprile 2016, n. 95442
Il diniego dell'integrazione salariale deve essere valutato alla luce del requisito della temporaneità e dell'attendibilità della previsione di ripresa dell'attività, sulla base di elementi fattuali certi e non di mere ipotesi.
legge n. 164/1975
Richiamata dall'appellante quale disciplina asseritamente violata in materia di integrazione salariale; il giudice ha comunque ritenuto legittimo il diniego fondato sull'assenza di una concreta e documentata prospettiva di ripresa.
art. 26 c.p.a.
Consente la regolazione delle spese del giudizio amministrativo; nel caso concreto le spese sono state compensate.
art. 92 c.p.c.
Richiamato, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, quale base per la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni, individuate nella peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- Quando un provvedimento di riesame si limita a confermare un precedente diniego senza una nuova valutazione sostanziale, esso ha natura meramente confermativa; la mancata impugnazione dell'atto originario determina l'inammissibilità del ricorso contro il provvedimento successivo, questione rilevabile d'ufficio anche se non esaminata dal primo giudice.
- La verifica della temporaneità della sospensione dell'attività e dell'attendibilità della previsione di ripresa deve fondarsi su elementi fattuali obiettivi, certi e riferiti al periodo rilevante, non su trattative ancora pendenti, prognosi soggettive o eventi futuri e incerti.
- La censura di disparità di trattamento richiede la prova rigorosa dell'assoluta identità delle situazioni di fatto e dell'assoluta irragionevole diversità del trattamento amministrativo; non è sufficiente il richiamo a provvedimenti relativi a periodi diversi o a situazioni non dimostrate come identiche.
- L'eventuale illegittimità commessa dall'amministrazione in un diverso caso non rende illegittimo il provvedimento oggetto di giudizio, né attribuisce al privato un diritto alla reiterazione dell'errore amministrativo.
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