Ordinanza n. 466/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del decreto della Questura di Roma di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno, notificato brevi manu in data 17 giugno 2025, nonché di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Roma di rigetto dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, il decreto con cui la Questura di Roma ha respinto l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Il TAR ha rilevato una questione preliminare relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio: la notificazione del ricorso è stata eseguita presso la sede reale della Questura, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, cui spetta ex lege la rappresentanza e difesa dell’amministrazione. La Questura non si è costituita in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la notificazione effettuata presso la sede reale della Questura, anziché presso l’Avvocatura Generale dello Stato, sia nulla ma non inesistente. La nullità avrebbe potuto essere sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione irritualmente evocata, ma tale costituzione non è intervenuta. Pertanto, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, il Collegio ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione nei confronti dell’amministrazione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare entro i successivi dieci giorni la prova del perfezionamento. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 10 aprile 2026. Non è stata ancora decisa la domanda di annullamento né quella cautelare.
Norme richiamate
art. 44, comma 3, c.p.a.
La notificazione nulla, ma non inesistente, può essere sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio della parte irritualmente notificata.
art. 44, comma 4, c.p.a.
Quando la notificazione è nulla e la parte intimata non si costituisce, il giudice assegna un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione.
sentenza Corte costituzionale n. 132/2018
Richiamata per l’interpretazione dell’art. 44, comma 3, c.p.a. in tema di sanatoria ex tunc della notificazione nulla mediante costituzione della parte destinataria.
sentenza Corte costituzionale n. 148/2021
Richiamata quale fondamento del rinnovo della notificazione previsto dall’art. 44, comma 4, c.p.a.
Massime di principio
- La notificazione del ricorso amministrativo eseguita presso la sede reale dell’amministrazione statale, anziché presso l’Avvocatura dello Stato che la rappresenta ex lege, è nulla ma non inesistente.
- La nullità della notificazione può essere sanata ex tunc dalla costituzione in giudizio dell’amministrazione irritualmente notificata.
- Se l’amministrazione destinataria della notificazione nulla non si costituisce, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione, con successivo deposito della prova del suo perfezionamento.
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