Cassazione Penale, Ordinanza n. 13693/2026 del 15/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure mirassero in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Milano, giudice dell'esecuzione, che aveva respinto la richiesta di riconoscimento della continuazione tra fatti già oggetto di cinque sentenze indicate nel provvedimento impugnato. Con un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi asseritamente indicativi di un medesimo disegno criminoso, quali l'omogeneità delle violazioni, il limitato arco temporale e la prossimità geografica dei fatti. La Corte ha però rilevato che il provvedimento impugnato aveva già esaminato tali profili, evidenziando la distanza temporale tra i fatti, la diversità delle modalità esecutive, la presenza di concorrenti diversi, la cesura nel percorso ideativo e l'assenza di dimostrazione del nesso strumentale tra le condotte; il ricorrente, pertanto, proponeva solo una diversa lettura del materiale già valutato.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
È richiamato come parametro per dedurre la violazione di legge, ma la censura è stata ritenuta sostanzialmente diretta a una rivalutazione di merito non consentita in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile e non manifestamente illogica, senza possibilità di revisione del merito.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, la valutazione dell'unicità del disegno criminoso appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per vizi di motivazione nei limiti dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- Non è sufficiente, per imporre il riconoscimento della continuazione, il mero richiamo a elementi indiziari astratti come omogeneità dei reati, prossimità temporale o geografica: occorre una dimostrazione dell'originaria programmazione unitaria e del nesso strumentale tra le condotte.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in un semplice dissenso rispetto alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione degli elementi già compiuta dal giudice dell'esecuzione.
- Il principio del favor rei non consente di colmare il deficit probatorio sull'esistenza del medesimo disegno criminoso, poiché il riconoscimento della continuazione incide sulla stabilità del giudicato in punto pena e presuppone un accertamento positivo.
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