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Sentenza

Sentenza n. 12227/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento 1) del decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione Friuli Venezia Giulia GRFVG-DEC2022-0029985-P del 14.12.2022 con il quale sono stati definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2016-2017-2018, non notificato; 2) della nota della Regione Friuli Venezia Giulia, notificata in data 19.12.2022, con la quale è stato ingiunto all'impresa AN.COR-MED di Minisini Corrado il ripiano per Euro 115.880,12; 3) della nota della Regione Friuli Venezia Giulia, notificata in data 19.12.2022, con la quale è stato ingiunto alla società IN.CAS Srl il ripiano per Euro 15.849,33; 4) del decreto n. 441 del 19.8.2019 del Commissario Straordinario per l'Azienda Sanitaria n. 2 recante la certificazione dei dati di costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018, non notificato; 5) dei decreti del Commissario Straordinario per l'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste n. 634 del 20.8.2019 e successiva errata corrige n. 696 del 10.9.2019, la certificazione dei dati di costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018, non notificati; 6) del decreto del Direttore Generale del Centro di Riferimento Oncologico di Aviano n. 376 del 13.8.2019, recante la certificazione dei dati di costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018, non notificato; 7) delle comunicazioni del Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale di Coordinamento per la Salute in data 21.8.2019 prot. SPS-GEN-2019-16508-A ed integrazione in data 13.9.2019 prot. SPS-GEN-2019-17827-A, recanti la certificazione dei dati di costo dei dispositivi medici anni 2015-2016-2017-2018 acquistati da EGAS, non notificate; 8) del decreto n. 692 del 20.8.2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC), recante la certificazione dei dati di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 9) del decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022; 10) del decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022; 11) dell'Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano recante i criteri per le modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018; 12) della nota del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”; 13) dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022; 14) dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022; 15) di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato al ripiano dei tetti di spesa per i dispositivi medici.

Giustizia amministrativa202305845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali, regionali e delle aziende sanitarie relativi alla determinazione e all'ingiunzione del ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, secondo il meccanismo del payback

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato gli atti presupposti e consequenziali relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici, inclusi il decreto regionale di definizione degli elenchi delle aziende soggette al ripiano, le singole richieste di pagamento, gli atti di certificazione dei dati di costo e di spesa delle aziende sanitarie, il decreto ministeriale di certificazione del superamento dei tetti di spesa, le linee guida ministeriali, l'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome e ulteriori atti di indirizzo e intesa. Nel corso del giudizio, le ricorrenti hanno dichiarato di avere versato la quota ridotta, pari al 25% degli importi richiesti, ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, della sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha distinto tale esito dalla cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025: quest'ultima può essere pronunciata solo dopo che la Regione abbia comunicato al Tribunale il provvedimento di accertamento dell'avvenuto versamento della quota ridotta. La sola dichiarazione di pagamento resa dalle ricorrenti è stata tuttavia ritenuta sufficiente a far venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, poiché la controversia non avrebbe più procurato loro alcuna utilità. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per eccezionali ragioni, in considerazione delle peculiarità delle questioni trattate e dell'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite

    La cessazione della materia del contendere richiede la comunicazione al TAR, da parte della Regione o della Provincia autonoma, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta; in mancanza di tale comunicazione, la dichiarazione di pagamento del ricorrente determina comunque la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 18 giugno 2015, n. 78

    La disposizione individua i provvedimenti regionali e provinciali cui si riferisce il meccanismo di ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici, richiamati dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Costituisce il fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Consente la regolazione delle spese secondo i criteri applicabili al processo amministrativo, in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a. quale base per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo relativo a provvedimenti di ripiano del payback sui dispositivi medici, il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge può far venir meno l'interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio, determinando l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La cessazione della materia del contendere prevista da una disposizione legislativa speciale che collega tale effetto alla comunicazione dell'avvenuto pagamento richiede l'adozione e la comunicazione al giudice del provvedimento amministrativo di accertamento previsto dalla medesima disposizione; la mera dichiarazione di pagamento del ricorrente non è sufficiente a integrare tale distinta fattispecie processuale.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, per effetto di un comportamento successivo del ricorrente, la prosecuzione del giudizio non può più arrecargli alcuna utilità concreta e attuale.
  • La peculiarità delle questioni trattate e l'andamento della vicenda processuale possono integrare eccezionali ragioni idonee a giustificare la compensazione integrale delle spese di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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