Cassazione Civile, Ordinanza n. 25915/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società pronunciata dal tribunale su ricorso di una creditrice. La società ha proposto reclamo, poi respinto dalla corte d'appello, sostenendo in cassazione cinque censure: 1) nullità della notificazione del ricorso per fallimento e omissione della fase prefallimentare, perché la notifica non sarebbe stata validamente eseguita presso la sede sociale e la relata dell'ufficiale giudiziario non avrebbe descritto adeguatamente le ricerche compiute; 2) violazione delle norme sui requisiti di fallibilità e sul regime probatorio, per avere la corte ritenuto non dimostrata la contemporanea presenza dei limiti dimensionali di cui all'art. 1 l.fall.; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo all'ammontare dei debiti, che non avrebbero superato la soglia di euro 500.000; 4) omesso esame di ulteriori fatti decisivi e mancata valorizzazione presuntiva di un precedente rigetto di altra istanza di fallimento, oltre che di bilanci e situazioni patrimoniali, dai quali sarebbe emersa la non fallibilità; 5) violazione delle norme su requisiti di fallibilità, prova e giudicato, per non avere attribuito al precedente decreto di rigetto di altra istanza alcun effetto preclusivo o comunque valorizzato in senso favorevole alla debitrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sulla notificazione, affermando che, in mancanza di PEC risultante dai registri e in presenza dell'irreperibilità presso la sede risultante dal registro delle imprese, era legittimo il deposito dell'atto presso la casa comunale ai sensi dell'art. 15, comma 3, l.fall.; ha inoltre osservato che il reclamo ex art. 18 l.fall. ha piena devoluzione e quindi garantisce il diritto di difesa. Quanto ai requisiti di non fallibilità, ha confermato che l'onere della prova gravava sulla debitrice e che la corte territoriale aveva correttamente valorizzato la incompletezza e inattendibilità della documentazione contabile prodotta, nonché la rilevanza dell'ingente credito, dello stato passivo e della natura non giudicante del precedente rigetto di altra istanza di fallimento. È stata disposta la refusione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; non sono state liquidate spese perché le controparti erano rimaste intimate.
Norme richiamate
art. 15, comma 3, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
"il ricorso e il decreto devono essere notificati... Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale... e si perfeziona nel momento del deposito stesso"
prevede una disciplina speciale e autonoma per la notifica del ricorso di fallimento; se PEC e notifica presso la sede risultano impossibili o infruttuose, è legittimo il deposito in casa comunale senza ulteriori formalità
art. 1, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità grava sul debitore fallendo
art. 15, comma 4, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
i bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono prova privilegiata ma non legale della non fallibilità, valutabile dal giudice quanto ad attendibilità
art. 18, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento ha carattere pienamente devolutivo e consente al reclamante di svolgere tutte le difese
art. 22, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
il decreto di rigetto di altra istanza di fallimento non ha attitudine al giudicato e non impedisce una nuova dichiarazione di fallimento sulla stessa situazione di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso per cassazione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto
art. 83, comma 2, d.l. n. 18 del 2020
ha sospeso i termini processuali nel periodo emergenziale COVID-19, rendendo procedibile il ricorso benché depositato oltre il termine ordinario
art. 36 d.l. n. 23 del 2020
ha prorogato la sospensione dei termini processuali fino all'11 maggio 2020
art. 16 d.l. n. 185 del 2008
impone agli imprenditori iscritti al registro delle imprese di dotarsi di indirizzo PEC
art. 5 d.l. n. 179 del 2012
ha esteso analogo obbligo agli imprenditori individuali
art. 148 c.p.c.
la relata di notifica deve dare specificamente conto delle attività compiute dall'ufficiale giudiziario
art. 115 c.p.c.
non può essere invocato per ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio
art. 116 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice utilizza prove non dedotte o tratta come prova legale elementi liberamente valutabili
art. 2697 c.c.
l'erronea valutazione delle prove non equivale a violazione del riparto dell'onere della prova
art. 2727 c.c.
richiamato in relazione alla critica sulla valutazione presuntiva dei dati contabili
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione alla critica sulla valutazione presuntiva dei dati contabili
art. 2435 c.c.
richiamato in relazione al deposito dei bilanci prodotti dalla società
art. 2909 c.c.
invocato per sostenere un effetto preclusivo del precedente rigetto, escluso dalla Corte
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
delimita i motivi di ricorso; la Corte ribadisce che non è consentita una censura di legittimità che si traduca in mera rivalutazione dei fatti
Massime di principio
- Nel procedimento prefallimentare, se il debitore imprenditore non risulta munito di PEC nei registri pubblici e non è reperibile presso la sede risultante dal registro delle imprese, la notificazione del ricorso e del decreto può essere validamente perfezionata mediante deposito presso la casa comunale, secondo la disciplina speciale dell'art. 15 l.fall., senza necessità di applicare le forme ordinarie del codice di procedura civile.
- L'obbligo per l'imprenditore di dotarsi e mantenere operativo un indirizzo PEC e di curare l'esattezza dei dati iscritti nel registro delle imprese giustifica l'agevolazione notificatoria in materia concorsuale; l'eventuale irreperibilità imputabile all'impresa non richiede ulteriori formalità di ricerca da parte del tribunale oltre quelle previste dalla norma speciale.
- Ai fini della prova della non fallibilità, il debitore sopporta l'onere di dimostrare con idonea documentazione la contemporanea sussistenza dei requisiti dimensionali; i bilanci degli ultimi tre esercizi sono prova privilegiata ma non vincolante, e il giudice può valutarne attendibilità e completezza.
- La deduzione di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio: essa è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi liberamente valutabili o abbia disatteso prove legali.
- Nel giudizio di cassazione il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico decisivo e controverso, non già questioni, argomentazioni o diverse letture delle risultanze probatorie.
- Lo stato di insolvenza può essere desunto dal giudice di merito anche dalle risultanze dello stato passivo e da un complesso di elementi indiziari, mentre il precedente rigetto di altra istanza di fallimento non ha efficacia di giudicato ma solo eventuale preclusione di fatto, superabile sulla base della medesima situazione o di elementi sopravvenuti o non dedotti.
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