Cassazione Civile, Ordinanza n. 38516/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite nasce dalla domanda dell'ente gestore di ottenere il rilascio di una stanza di un appartamento di edilizia residenziale pubblica, ritenuta occupata senza titolo. Il giudice di merito ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo decisivo che la parte occupante non avesse alcun titolo per detenere l'alloggio e, quindi, non potesse pretendere neppure la disponibilità del vano contiguo, anche se in passato esso fosse stato parte del suo appartamento. La ricorrente ha proposto tre motivi, deducendo: violazione degli artt. 183, comma 7, e 184 c.p.c. per mancata istruzione della causa e mancata CTU su consistenza degli alloggi e situazione catastale; violazione dell'art. 2697 c.c. per errata ripartizione dell'onere probatorio e omessa considerazione della documentazione prodotta; violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e vizio motivazionale per non avere la Corte considerato il presunto diritto all'alloggio, il parere favorevole all'assegnazione e la gestione dell'ente. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, era in parte aspecifico e sollecitava un riesame del merito e dei fatti non consentito in sede di legittimità; ha inoltre osservato che la determinazione amministrativa richiamata non aveva trasformato l'occupante abusiva in legittima assegnataria, poiché subordinava la regolarizzazione al possesso dei requisiti di legge e ad ulteriori accertamenti degli enti gestori.
Norme richiamate
art. 183, comma 7, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per sostenere che il giudice avrebbe dovuto disporre ulteriori attività istruttorie; la Corte non ne ravvisa violazione, perché la censura non si confronta con la ratio della decisione di merito.
art. 184 c.p.c.
Invocato insieme all'art. 183 c.p.c. per censurare la mancata istruzione della causa; la Corte lo ritiene non decisivo nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
Richiamato per sostenere un'errata distribuzione dell'onere della prova; la Corte osserva che la doglianza non consente, di per sé, il riesame del fatto accertato dal giudice di merito.
art. 99 c.p.c.
Invocato per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte lo ritiene non fondato, perché la censura non incide sulla ratio decidendi.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per asserita omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio, rilevando che la decisione di merito ha affrontato il punto decisivo dell'assenza di titolo all'occupazione.
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il parametro di ricorso per violazione di legge; la Corte ricorda che, in cassazione, la violazione di legge è scrutinabile solo se l'accertamento fattuale di merito consenta la sussunzione invocata.
art. 360, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio motivazionale; la Corte applica il criterio restrittivo post-2012, ammettendo il motivo solo per omesso esame di un fatto decisivo o motivazione apparente, irriducibilmente contraddittoria o incomprensibile.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
La Corte richiama il filtro di inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato o non offre argomenti idonei a mutarlo.
art. 334, comma 2, c.p.c.
È menzionato incidentalmente in relazione agli effetti dell'inammissibilità sul ricorso incidentale; non assume ruolo decisivo nella soluzione.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato quale norma collegata alla funzione di filtro e alla rapidità di delibazione dei ricorsi inconsistenti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Fondamento dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato come parametro per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 360, n. 5, c.p.c. (novellato nel 2012)
La Corte ribadisce che non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma solo l'omesso esame del fatto decisivo nei limiti tracciati dalle Sezioni Unite.
Massime di principio
- In sede di legittimità, i motivi devono confrontarsi in modo diretto e specifico con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata confutazione del fondamento decisivo della decisione comporta inammissibilità.
- La deduzione di violazioni di legge non consente alla Corte di cassazione un riesame del merito: è necessario che l'accertamento fattuale del giudice di merito sia tale da rendere corretta la sussunzione invocata dal ricorrente.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è configurabile solo nei limiti ristretti dell'omesso esame di un fatto decisivo, o nei casi equiparati di motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Il richiamo a prove, CTU o accertamenti tecnici non è utile se la censura mira, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del fatto già compiuta dal giudice di merito.
- Un atto amministrativo che preveda la regolarizzazione di una occupazione senza titolo non trasforma automaticamente l'occupante in assegnatario legittimo quando la regolarizzazione sia espressamente subordinata al possesso di requisiti di legge e a successivi accertamenti degli enti competenti.
- La denuncia di asserite violazioni processuali o sostanziali deve essere specifica e autosufficiente, indicando la norma effettivamente violata e le ragioni per cui, sulla base degli accertamenti di merito, la diversa qualificazione giuridica sarebbe imposta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38454/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38456/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38457/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38460/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38462/2021 del 06/12/2021
- ordinanza_civile · 6 dic 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 38463/2021 del 06/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →