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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03351/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto transattivo con cui si era regolato il ripianamento dell'esposizione debitoria di una società verso un istituto bancario. La cessionaria del credito aveva chiesto che fosse fissato un termine per l'adempimento dell'accordo, mentre la controparte sosteneva che l'obbligo di pagamento fosse sospeso da una condizione sospensiva, individuata nella vendita a terzi dei singoli immobili sui quali era stata prestata garanzia ipotecaria. Il Tribunale aveva respinto la domanda della creditrice, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione fissando il termine. In cassazione la società debitrice deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 ss. c.c. e/o degli artt. 1362 ss. c.c., sostenendo che il testo del negozio e i documenti prodotti rivelassero chiaramente la volontà comune di subordinare l'adempimento alla condizione sospensiva della vendita degli immobili e che ogni diversa lettura fosse illogica e contraria alla volontà contrattuale. In via sostanziale, però, la censura investiva soprattutto l'interpretazione del contratto operata dalla Corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la deduzione relativa alla violazione delle norme sulla condizione non era adeguatamente sviluppata, senza specifica individuazione delle norme asseritamente violate e del loro contenuto precettivo, in violazione dell'onere di specificità di cui all'art. 366, n. 4, c.p.c. Ha inoltre osservato che la vera doglianza riguardava l'interpretazione del contratto: la Corte d'appello aveva fatto corretta applicazione dei criteri ermeneutici, valorizzando il dato letterale e la comune intenzione dei contraenti e spiegando perché non fosse plausibile che la transazione fosse stata subordinata a una condizione sospensiva. La censura, in realtà, mirava a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e una diversa lettura dei fatti, operazione preclusa al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata quindi condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1353 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che l'accordo fosse subordinato a condizione sospensiva; la Corte osserva però che la censura non è specificamente sviluppata e non consente di configurare un error iuris deducibile

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione secondo la comune intenzione delle parti; la Corte rileva che la sentenza impugnata ha già fatto corretta applicazione del criterio soggettivo

  • art. 1363 c.c.

    evocato nel contesto delle regole ermeneutiche contrattuali, considerate dalla Corte come prevalenti sui criteri integrativi

  • art. 1371 c.c.

    richiamato come criterio residuale di interpretazione; la Corte ne esclude l'applicazione poiché l'interpretazione secondo gli artt. 1362 e 1363 c.c. aveva già dato un risultato utile

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    l'onere di specificità dei motivi impone di indicare in modo preciso le norme violate, il loro contenuto precettivo e il contrasto con la sentenza impugnata, altrimenti la censura è inammissibile

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge deve essere dedotto con specificità e non può tradursi in una richiesta di riesame del merito

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione di legge richiede l'indicazione specifica delle norme asseritamente violate, del loro contenuto precettivo e del punto della sentenza che si assume in contrasto con esse; in difetto, la censura è inammissibile.
  • La doglianza che, sotto l'etichetta della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti o una rivalutazione del materiale probatorio è inammissibile in sede di legittimità.
  • Nell'interpretazione del contratto, i criteri degli artt. 1362 e 1363 c.c. hanno priorità rispetto ai criteri integrativi o residuali: se la ricerca della comune intenzione delle parti consente di definire il significato del negozio, non occorre fare ricorso all'art. 1371 c.c.
  • La valutazione sulla presenza o meno di una condizione contrattuale e, più in generale, sul significato del testo negoziale appartiene al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per effettivi vizi di legge o di motivazione nei limiti consentiti.
  • Il sindacato di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nella scelta tra interpretazioni alternative del contratto quando la sentenza impugnata abbia seguito criteri ermeneutici coerenti e non illogici.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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