Cassazione Penale, Sentenza n. 8253/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 c.p. sostenendo, tra l'altro, la nullità del decreto di irreperibilità del 21/05/2016 per mancata effettuazione delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p.; la celebrazione del processo "in assenza" nonostante il decreto di irreperibilità e sulla base di una elezione di domicilio effettuata al momento del fermo con atto privo dell'avvertimento previsto dall'art. 161 c.p.p.; notifiche eseguite presso un difensore d'ufficio nominato successivamente che non aveva avuto contatti con l'imputato; e infine l'asserita carenza probatoria sulla contraffazione, senza accertamenti tecnici.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato la contraddizione insanabile tra la dichiarazione di "irreperibilità" e la celebrazione del processo "in assenza", l'insufficienza della sola elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio a provare la conoscenza del processo, l'assenza dell'avvertimento previsto dall'art. 161 c.p.p. e la mancanza di verifiche ulteriori sull'effettivo rapporto tra difensore e imputato. Per questi motivi ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il prosieguo.
Norme richiamate
Legge n. 67 del 2014
Introduzione della disciplina sulla irreperibilità e sulla celebrazione del processo "in assenza": obbligo di sospensione se l'irreperibilità è accertata e necessità di verifiche ripetute durante le fasi del giudizio; se non è accertata, si può procedere "in assenza" solo dopo accertamento della conoscenza del processo da parte dell'imputato.
art. 159 cod. proc. pen.
Prevede le ricerche che devono essere effettuate per dichiarare l'irreperibilità; la loro mancata esecuzione rende nullo il decreto di irreperibilità e gli atti successivi se ne derivano.
art. 160 cod. proc. pen.
Regole sulle rinnovazioni delle verifiche dell'irreperibilità nelle diverse fasi del giudizio, richiamate dalla pronuncia come parte della disciplina introdotta dalla legge 67/2014.
art. 161 cod. proc. pen.
Norma sull'avvertimento all'indagato in caso di elezione di domicilio e sulle modalità di notifica; la Corte ha ritenuto che l'assenza dell'avvertimento (comma 1) e la notifica presso un difensore nominato successivamente (comma 4) non possano sostituire accertamenti sulla effettiva conoscenza del processo.
art. 474 cod. pen.
Articolo relativo alla fattispecie di contraffazione (reato contestato): citato per indicare il capo d'imputazione originario.
art. 648 cod. pen.
Articolo relativo al ricettazione o reati connessi (reato contestato): citato per indicare il capo d'imputazione originario.
Sez. Un., Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (Darwish)
Principio richiamato: la mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non è di per sé idonea a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dimostri la conoscenza o la volontaria sottrazione al processo.
Massime di principio
- La semplice elezione di domicilio presso un difensore non prova di per sé la conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di rapporti e contatti tra imputato e difensore.
- Se è accertata l'irreperibilità secondo le regole (art. 159 e rinnovazioni ex art. 160 c.p.p.), il processo deve essere sospeso; non è compatibile con la contemporanea celebrazione "in assenza".
- La celebrazione "in assenza" è ammissibile solo se si è accertata la conoscenza del processo da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione; il giudice deve fare verifiche concrete prima di procedere.
- L'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 161 c.p.p. o notifiche eseguite a soggetti che non hanno avuto contatti con l'imputato possono rendere invalide le procedure di chiamata al processo.
- In presenza di contraddizioni procedurali strutturali (es. imprevedibile combinazione di irreperibilità e assenza), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la nuova trattazione nel giudice di merito competente.
- Nei casi in cui la prova tecnicamente rilevante (es. accertamenti tecnici sulla contraffazione) manchi, il vizio probatorio può essere motivo di censura insieme ai vizi processuali; tuttavia la pronuncia ha prevalso sui profili processuali relativi alla irripetibilità/assenza.
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