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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8253/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma di condanna per i reati previsti dagli artt. 474 e 648 c.p. sostenendo, tra l'altro, la nullità del decreto di irreperibilità del 21/05/2016 per mancata effettuazione delle ricerche previste dall'art. 159 c.p.p.; la celebrazione del processo "in assenza" nonostante il decreto di irreperibilità e sulla base di una elezione di domicilio effettuata al momento del fermo con atto privo dell'avvertimento previsto dall'art. 161 c.p.p.; notifiche eseguite presso un difensore d'ufficio nominato successivamente che non aveva avuto contatti con l'imputato; e infine l'asserita carenza probatoria sulla contraffazione, senza accertamenti tecnici.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato la contraddizione insanabile tra la dichiarazione di "irreperibilità" e la celebrazione del processo "in assenza", l'insufficienza della sola elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio a provare la conoscenza del processo, l'assenza dell'avvertimento previsto dall'art. 161 c.p.p. e la mancanza di verifiche ulteriori sull'effettivo rapporto tra difensore e imputato. Per questi motivi ha annullato senza rinvio le sentenze di primo e secondo grado e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Larino per il prosieguo.

Norme richiamate

  • Legge n. 67 del 2014

    Introduzione della disciplina sulla irreperibilità e sulla celebrazione del processo "in assenza": obbligo di sospensione se l'irreperibilità è accertata e necessità di verifiche ripetute durante le fasi del giudizio; se non è accertata, si può procedere "in assenza" solo dopo accertamento della conoscenza del processo da parte dell'imputato.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Prevede le ricerche che devono essere effettuate per dichiarare l'irreperibilità; la loro mancata esecuzione rende nullo il decreto di irreperibilità e gli atti successivi se ne derivano.

  • art. 160 cod. proc. pen.

    Regole sulle rinnovazioni delle verifiche dell'irreperibilità nelle diverse fasi del giudizio, richiamate dalla pronuncia come parte della disciplina introdotta dalla legge 67/2014.

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma sull'avvertimento all'indagato in caso di elezione di domicilio e sulle modalità di notifica; la Corte ha ritenuto che l'assenza dell'avvertimento (comma 1) e la notifica presso un difensore nominato successivamente (comma 4) non possano sostituire accertamenti sulla effettiva conoscenza del processo.

  • art. 474 cod. pen.

    Articolo relativo alla fattispecie di contraffazione (reato contestato): citato per indicare il capo d'imputazione originario.

  • art. 648 cod. pen.

    Articolo relativo al ricettazione o reati connessi (reato contestato): citato per indicare il capo d'imputazione originario.

  • Sez. Un., Sentenza n. 23948 del 28/11/2019 (Darwish)

    Principio richiamato: la mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non è di per sé idonea a provare la conoscenza del processo da parte dell'imputato; il giudice deve accertare l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale che dimostri la conoscenza o la volontaria sottrazione al processo.

Massime di principio

  • La semplice elezione di domicilio presso un difensore non prova di per sé la conoscenza del processo: il giudice deve verificare l'effettiva instaurazione di rapporti e contatti tra imputato e difensore.
  • Se è accertata l'irreperibilità secondo le regole (art. 159 e rinnovazioni ex art. 160 c.p.p.), il processo deve essere sospeso; non è compatibile con la contemporanea celebrazione "in assenza".
  • La celebrazione "in assenza" è ammissibile solo se si è accertata la conoscenza del processo da parte dell'imputato o la sua volontaria sottrazione; il giudice deve fare verifiche concrete prima di procedere.
  • L'omissione dell'avvertimento previsto dall'art. 161 c.p.p. o notifiche eseguite a soggetti che non hanno avuto contatti con l'imputato possono rendere invalide le procedure di chiamata al processo.
  • In presenza di contraddizioni procedurali strutturali (es. imprevedibile combinazione di irreperibilità e assenza), la Corte di Cassazione può annullare senza rinvio e disporre la nuova trattazione nel giudice di merito competente.
  • Nei casi in cui la prova tecnicamente rilevante (es. accertamenti tecnici sulla contraffazione) manchi, il vizio probatorio può essere motivo di censura insieme ai vizi processuali; tuttavia la pronuncia ha prevalso sui profili processuali relativi alla irripetibilità/assenza.

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