Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14978/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della confisca disposta nella sentenza di patteggiamento: si denunciava l'assenza di motivazione sulla confisca, che non era stata oggetto dell'accordo di patteggiamento, e si sosteneva che la riqualificazione del capo A nell'ipotesi dell'art. 256, comma 1, lett. A) del d.lgs. 152/2006 esclude la confisca dell'area, prevista invece solo per il reato di discarica abusiva. Si chiedeva l'annullamento limitatamente alla confisca delle due aree (500 e 930 mq).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla confisca: ha ritenuto che la pronuncia di confisca sia priva di motivazione e che, con la riqualificazione del capo A ai sensi dell'art. 256, comma 1, lett. A) d.lgs. 152/2006, la confisca dell'area non sia applicabile (la confisca dell'area è prevista solo per il reato di realizzazione di discarica abusiva). Pertanto la sentenza è annullata limitatamente alla misura di confisca e rinviata al Tribunale di Messina per nuovo esame su quel profilo. Sono dichiarati irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata ai sensi dell'art. 624, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. 152/2006, art. 256

    La Corte osserva che, con riguardo alle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 256, d.lgs. n. 152 del 2006, la confisca dell'area è illegittima essendo applicabile solo al diverso reato di realizzazione di discarica abusiva.

    L'art. 256 è stato interpretato nel senso che la confisca dell'area non si applica alle ipotesi di cui al comma 1, lett. A) ma solo alla fattispecie specifica di discarica abusiva; quindi la confisca disposta per il capo riqualificato non trova fondamento in tale norma.

  • codice di procedura penale, art. 444

    La sentenza è stata pronunciata nell'ambito del patteggiamento previsto dall'art. 444 c.p.p.; tuttavia la confisca, anche se disposta nella sentenza di patteggiamento, richiede motivazione adeguata se non è frutto di un'apposita e chiara pattuizione.

  • codice di procedura penale, art. 448, comma 2-bis

    La sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.

    Se la misura (es. confisca) è stata oggetto dell'accordo, i rimedi in Cassazione sono più limitati; se invece non è stata concordata, è possibile impugnare per vizio di motivazione secondo la disciplina generale.

  • codice di procedura penale, art. 606

    L'art. 606 c.p.p. disciplina i motivi di ricorso per cassazione, inclusi i vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che la confisca sia impugnabile per carenza motivazionale ai sensi di questa norma.

  • Costituzione, art. 111, comma 7

    La confisca è un'ipotesi di illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.

    Il principio costituzionale del giusto processo autorizza il sindacato in Cassazione quando è ravvisabile un'illegittimità della misura, anche in sentenze di patteggiamento, per violazione di legge.

  • codice di procedura penale, art. 624, comma 2

    Ai sensi di questa norma la Corte ha dichiarato irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata, nonostante l'annullamento limitato della confisca; cioè la decisione è definitiva quanto alla colpevolezza e alla pena pattuita.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, se una misura (es. confisca) non è stata oggetto dell'accordo, il suo inserimento nella sentenza richiede una motivazione specifica e può essere impugnato per vizio di motivazione in Cassazione.
  • La confisca di aree o beni deve trovare un chiaro fondamento normativo rispetto alla fattispecie di reato accertata: se la norma che qualifica il reato non prevede la confisca dell'area, la misura è illegittima.
  • La Corte di Cassazione, pur limitando la propria sindacabilità sulle sentenze di patteggiamento quando le misure sono state pattuite, può comunque annullare per carenza di motivazione le misure non concordate o applicate illegittimamente.
  • Quando la Cassazione annulla solo su una misura accessoria (es. confisca) deve rinviare per nuovo esame su quel profilo, ma può dichiarare irrevocabili l'accertamento di responsabilità e la pena concordata, che restano definitivi.
  • In sede di rinvio il giudice dovrà indicare espressamente i beni oggetto della confisca e fornire motivazione puntuale e conforme alla normativa applicabile; in mancanza di ciò la confisca sarà nuovamente vulnerabile in cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.