Cassazione Penale, Ordinanza n. 28863/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000 per la valutazione dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di primo grado a quattro mesi di arresto ed euro 800 di ammenda per il porto fuori dell'abitazione di un coltello a serramanico lungo 15 cm, ritenendo integrato il reato previsto dall'art. 4 della legge n. 110 del 1975. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto un solo motivo, denunciando manifesta illogicità della motivazione e mancanza di giustificazioni quanto alla qualificazione giuridica del fatto. In sostanza ha sostenuto che il coltello era destinato a un uso quotidiano, considerando la sua condizione di persona senza fissa dimora e priva di abitazione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura di merito non consentita in sede di legittimità e comunque già esaminata dalla sentenza impugnata con motivazione immune da manifesta illogicità.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 110 del 1975
porto fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico della lunghezza di quindici centimetri
Il giustificato motivo del porto degli oggetti di cui alla norma ricorre solo quando sussistono particolari esigenze dell'agente perfettamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, correlate alla natura dell'oggetto, alle modalità del fatto, alle condizioni soggettive del portatore, ai luoghi e alla normale funzione dell'oggetto.
art. 616 c.p.p.
onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, alla condanna alle spese processuali può aggiungersi il versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinata equitativamente, tenuto conto dei profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
È richiamata quale parametro per subordinare la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. alla presenza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rilettura del fatto o della prova, quando la motivazione della sentenza impugnata sia completa e immune da manifesta illogicità.
- Nel reato di porto di oggetti atti ad offendere, il "giustificato motivo" non può essere desunto da mere affermazioni generiche sulle esigenze personali dell'agente, ma richiede una concreta correlazione tra la situazione soggettiva, le modalità del fatto, il luogo e la normale funzione dell'oggetto.
- La condizione di persona senza fissa dimora non è, di per sé sola, sufficiente a legittimare il porto indiscriminato di un coltello o di oggetti analoghi fuori dall'abitazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, se sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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