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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9974/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Torino che aveva respinto il riesame avverso l'ordinanza del GIP del Tribunale di Asti (24/06/2021) con cui le erano stati applicati gli arresti domiciliari come indagata per il reato di truffa in concorso. Gotta contestava: 1) violazione dell'art. 309 co. 9 c.p.p. e nullità per mancata autonoma valutazione da parte del GIP, sostenendo che l'ordinanza fosse sostanzialmente una mera riproduzione delle annotazioni della Polizia Giudiziaria e della richiesta del pubblico ministero senza critica autonoma; 2) vizio di motivazione quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare sul pericolo di inquinamento probatorio (che secondo la ricorrente sarebbe stato riferito a fatti diversi o futuri rispetto a quelli per i quali si procede) e sull'attualità del pericolo di reiterazione, dato che il fatto sarebbe unico e risalente; 3) mancata valutazione dell'idoneità e della proporzione della misura, senza esame adeguato di misure meno afflittive o interdittive.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Torino avesse correttamente verificato l'esistenza di una autonoma valutazione del GIP nonostante la tecnica di "incorporazione" di ampi stralci delle annotazioni/inchiese: l'autonomia non richiede necessariamente una motivazione completamente diversa se il giudice dimostra conoscenza degli atti e una rielaborazione critica (anche sintetica). Le censure sulla gravità indiziaria sono state ritenute generiche e inconferenti perché miravano a proporre letture alternative dei fatti, oltre la sindacabilità in questa sede. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale secondo cui emergeva una modalità operativa interconnessa tra i quattro indagati, con una rete di relazioni e un contesto che giustificava il rischio di inquinamento probatorio e la pericolosità della condotta, motivazione ritenuta non illogica. Infine la Corte ha affermato il potere-dovere del giudice del riesame di integrare eventuali carenze motivazionali quando sussistano elementi di valutazione sufficienti; pertanto il provvedimento cautelare è stato confermato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen., comma 9

    Richiama il principio sulla motivazione degli atti cautelari; la Corte interpreta che la motivazione "per relationem" o con incorporazione di atti non è di per sé invalida se il giudice dimostra di aver compiuto una valutazione autonoma e critica degli elementi.

  • art. 292 cod. proc. pen., comma 2, lett. c) bis

    Regola l'autonoma valutazione del giudice in sede di misure cautelari; la Corte conferma che tale autonomia non richiede necessariamente una motivazione completamente diversa dalle parti citate, purché emerga conoscenza e rielaborazione critica degli elementi.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica gli artt. 292 e 309 c.p.p.; secondo la Corte rafforza il potere/dovere del tribunale del riesame di integrare carenze motivazionali dell'atto impositivo della misura quando la motivazione, seppur sintetica o per relationem, consenta un vaglio critico.

Massime di principio

  • La mera incorporazione di ampie parti della richiesta della P.G. o del pubblico ministero non invalida automaticamente il provvedimento cautelare se il giudice dimostra di aver svolto una valutazione autonoma, anche sintetica, e di aver indicato le proprie argomentazioni.
  • Le doglianze che propongono una semplice lettura alternativa degli elementi indiziari sono inadeguate in sede di legittimità/gravame se non evidenziano manifesta illogicità, contraddittorietà o omissione su punti essenziali.
  • Il pericolo di inquinamento probatorio deve essere riferito ai fatti per cui si procede, ma può essere desunto dalle modalità operative, dalla rete di relazioni e dal comportamento degli indagati; la prospettazione di ulteriori condotte non identiche non esclude la legittimità della misura se il rischio è concretamente fondato sulle modalità emerse.
  • Il tribunale del riesame ha il potere di integrare motivazioni carenti dell'ordinanza cautelare quando sussistano elementi su cui sviluppare il contraddittorio: la nullità è riservata ai casi di totale mancanza di vaglio critico.
  • Per contestare la proporzione e l'idoneità della misura è necessario indicare concrete alternative e motivare perché sarebbero efficaci a prevenire i rischi di reiterazione o di inquinamento probatorio, non limitandosi a rilievi generici.

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