Cassazione Penale, Sentenza n. 35937/2022 del 23/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza di condanna per usura confermata in appello. Il ricorrente deduce vizi di motivazione e mancanza di valutazione critica delle dichiarazioni delle persone offese (in particolare FONTANA e CERVINI), contestando la loro attendibilità e denunciando incongruenze documentali (valore dei titoli, assegni, mancati riscontri) nonché l'assenza di prova sulla consapevolezza del ricorrente circa la natura usuraria delle operazioni poste in essere dal padre. Sostiene inoltre che alcune dichiarazioni delle vittime risulterebbero calunniose o frutto di rancore e che le intercettazioni e la documentazione non proverebbero la sua partecipazione o la conoscenza degli illeciti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la valutazione di merito. Ha ritenuto che la sentenza di primo grado contenesse già una compiuta valutazione delle dichiarazioni delle persone offese e che l'appello avesse riproposto questioni già risolte. La Corte ha valorizzato la pluralità e la concordanza delle dichiarazioni, la coerenza estrinseca e gli elementi documentali (assegni, effetti cambiari, firme di girata, beneficiari societari) che confermano la conoscenza da parte del ricorrente della provenienza illecita delle somme. Ha ritenuto infondate le doglianze sulla mancata pattuizione degli interessi, sull'assenza di riscontri documentali e sull'asserita volontà calunniatoria delle persone offese. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; ha altresì osservato che l'inammissibilità impedisce di sollevare la questione della prescrizione successivamente.
Norme richiamate
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato solo per indicare la modalità con cui è avvenuta la trattazione del ricorso (misure processuali in materia di udienze/termini nella vigenza della norma). Non incide sulla valutazione di merito del ricorso.
Codice di Procedura Penale
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e per il provvedimento di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha esercitato la valutazione equitativa prevista dalla norma.
Giurisprudenza di legittimità richiamata
Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015; Sez. 2, sent. n. 41751 del 04/07/2018
Richiamati principi secondo i quali, quando le dichiarazioni delle persone offese risultano logiche, spontanee e coerenti estrinsecamente, possono essere ritenute sufficienti anche in assenza di riscontri documentali completi; la Corte ha fatto leva su tali principi per ritenere adeguata la motivazione di merito.
Massime di principio
- Se la sentenza di primo grado contiene una valutazione completa e logica delle dichiarazioni delle persone offese, l'appello che ripropone le stesse questioni senza elementi nuovi è spesso destinato a esito negativo e la Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile.
- Dichiarazioni concordanti, numerose e con coerenza estrinseca possono, di per sé, reggere la condanna anche in assenza di riscontri documentali completi; la mancanza di riscontri non è automaticamente decisiva quando la prova testimoniale è solida.
- La contestazione dell'attendibilità della vittima richiede argomentazioni precise e l'analisi del contesto probatorio: estrapolare singoli passaggi o sostenere generiche motivazioni di rancore non è sufficiente per ribaltare la valutazione di merito.
- Elementi documentali quali assegni, effetti cambiari, firme di girata e la coincidenza di benefici societari rafforzano la valutazione della conoscenza della provenienza illecita da parte del soggetto eventualmente coinvolto.
- Ricorsi manifestamente privi di novità o aspecifici possono comportare, oltre al rigetto o all'inammissibilità, la condanna alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso può precludere la successiva eccezione relativa alla prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: questioni processuali devono essere tempestivamente e correttamente sollevate.
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