Cassazione Civile, Ordinanza n. 08967/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda trae origine da un contenzioso tributario sulla validità e notificazione di un avviso di liquidazione/cartella. In un precedente giudizio questa Corte aveva cassato con rinvio la decisione della CTR, ritenendo rituale la notifica per compiuta giacenza e irrilevante che la raccomandata informativa fosse stata consegnata a persona diversa dal destinatario. Successivamente il contribuente propose ricorso per revocazione contro quella ordinanza di cassazione, ma il ricorso fu dichiarato inammissibile con ordinanza n. 22269/2024. Con il nuovo atto depositato nel 2025, intitolato come istanza di "revisione" di tale ordinanza e di cessazione della materia del contendere, il ricorrente dedusse che nelle more l'agente della riscossione aveva effettuato lo sgravio della cartella, con conseguente estinzione del contenzioso e venir meno della materia del contendere. L'istanza chiedeva quindi la revisione dell'ordinanza resa in revocazione, richiamando in modo generico l'art. 395 c.p.c. o altra norma applicabile, sul presupposto che la causa della revocazione fosse superata dallo sgravio sopravvenuto.
La decisione
La Corte ha qualificato il nuovo atto come ricorso, ma lo ha dichiarato manifestamente inammissibile. Ha rilevato che il codice di rito non prevede un mezzo di impugnazione denominato "revisione" di un'ordinanza della Corte di cassazione; ha inoltre ribadito che contro i provvedimenti resi dalla Cassazione nel giudizio di revocazione opera l'art. 403 c.p.c., per cui sono ammessi soltanto i mezzi di impugnazione originariamente esperibili avverso la decisione revocanda. Quando la sentenza impugnata in revocazione è una decisione della Corte di cassazione, non è ammessa alcuna ulteriore impugnazione, nemmeno il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. La Corte ha anche osservato che l'asserito sgravio della cartella non era rilevante rispetto all'oggetto dell'ordinanza impugnata, che riguardava l'ammissibilità della revocazione di una precedente ordinanza di cassazione e non il merito della pretesa tributaria. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata attività difensiva dell'Agenzia intimata. È stato altresì disposto il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 395 c.p.c.
Richiamato solo come norma evocata in modo generico dal ricorrente per fondare la richiesta di revocazione/revisione; la Corte non ne fonda l'accoglimento, ritenendo l'atto comunque non riconducibile a un mezzo di impugnazione previsto.
art. 403 c.p.c.
contro [la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione] sono ammessi i mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione
La Corte ribadisce che i provvedimenti resi nel giudizio di revocazione sono impugnabili solo con i mezzi originariamente ammessi contro la decisione revocanda; se la decisione revocanda è una pronuncia della Cassazione, non residuano ulteriori impugnazioni.
art. 111 Cost.
È escluso il ricorso straordinario avverso le decisioni della Cassazione rese nel giudizio di revocazione, poiché esso è esperibile solo contro provvedimenti di merito privi di altri mezzi di impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro per il raddoppio del contributo unificato richiamato nel dispositivo.
art. 140 c.p.c.
Citate le norme sul perfezionamento della notificazione per compiuta giacenza, nella ricostruzione del precedente assetto della controversia.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato, insieme all'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 140 c.p.c., nel precedente passaggio sul regime notificatorio degli atti impositivi.
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
Richiamato nel quadro della notifica della cartella/atto impositivo e della comunicazione di avvenuto deposito.
Massime di principio
- Non è ammissibile un mezzo di impugnazione atipico o non previsto dal codice di rito, come la richiesta di "revisione" di un'ordinanza della Corte di cassazione.
- Ai sensi dell'art. 403 c.p.c., la decisione resa nel giudizio di revocazione è impugnabile solo con i mezzi che erano originariamente esperibili contro la sentenza impugnata per revocazione; se tale sentenza è della Cassazione, non residuano ulteriori impugnazioni.
- Il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. non può essere utilizzato per aggirare il regime delle impugnazioni quando il provvedimento proviene dalla Corte di cassazione nel giudizio di revocazione.
- Sopravvenienze relative al rapporto sostanziale, come uno sgravio della cartella, non incidono sull'ammissibilità di un'impugnazione che abbia ad oggetto esclusivamente la validità processuale di una precedente decisione di cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità comporta, se dovuto, il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08871/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08873/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08875/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08877/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08891/2026 del 09/04/2026
- ordinanza_civile · 9 apr 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 08892/2026 del 09/04/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →