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Sentenza

Sentenza n. 1575/2026 - Catania, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502113

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato che riconosceva il diritto alla Carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per complessivi 2.500 euro oltre accessori

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Catania, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, condannando il Ministero all’attribuzione del beneficio per complessivi 2.500 euro oltre accessori. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva il 24 gennaio 2025 ed era divenuta irrevocabile. Il TAR ha rilevato d’ufficio la questione relativa all’idoneità della notificazione del titolo esecutivo, effettuata presso l’Avvocatura dello Stato di Catania e presso l’Ufficio scolastico provinciale/ambito territoriale di Catania, anziché presso la sede legale del Ministero debitore. La ricorrente non ha fornito riscontro all’ordinanza con cui il Collegio aveva sottoposto tale questione al contraddittorio. Il ricorso sosteneva quindi l’avvenuto inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione spontanea, ma la notificazione era stata indirizzata a organi diversi dall’amministrazione debitrice.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha qualificato il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 come condizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione. Tale termine decorre solo dalla rituale notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell’amministrazione debitrice. La notificazione all’Avvocatura dello Stato non è sufficiente, perché la notificazione del titolo prevista dalla norma non costituisce un atto processuale, ma un adempimento amministrativo volto a consentire all’amministrazione di valutare ed eseguire spontaneamente l’obbligazione prima dell’instaurazione del giudizio. Non è applicabile, a tale notificazione, l’art. 11 del r.d. n. 1611/1933, relativo agli atti giudiziali da notificare presso gli uffici dell’Avvocatura dello Stato. È stata ritenuta insufficiente anche la notificazione presso l’Ufficio scolastico territoriale di Catania, poiché tale ufficio costituisce una mera articolazione periferica del Ministero e non un soggetto distinto dotato di autonoma soggettività passiva rispetto all’obbligazione. In assenza di rituale notificazione presso la sede legale del Ministero, il termine dilatorio non era mai iniziato a decorrere e mancava una condizione necessaria e pregiudiziale dell’azione di ottemperanza. Il TAR ha escluso la possibilità di rinnovare la notificazione nel giudizio, poiché il termine di 120 giorni non sarebbe comunque rispettato. Il ricorso può essere riproposto, nel rispetto dell’ordinario termine di prescrizione, dopo una rituale notificazione. Le spese sono state compensate, considerata la definizione in rito su questione rilevata d’ufficio e la costituzione dell’amministrazione con memoria di mero stile.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, concesso all’amministrazione per adempiere alle obbligazioni pecuniarie, costituisce una condizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611

    tutti gli atti giudiziali, tra cui le sentenze, debbono essere notificati all’amministrazione presso gli uffici della competente Avvocatura dello Stato

    La disposizione riguarda gli atti giudiziali e non si applica alla notificazione del titolo esecutivo richiesta dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, che ha natura di adempimento amministrativo preordinato a consentire l’adempimento spontaneo.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    È la base normativa del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato civile; la sentenza non decide nuovamente sul diritto sostanziale, ma esclusivamente sull’ammissibilità dell’azione di ottemperanza.

  • art. 2 d.P.R. n. 319/2003

    Richiamato per qualificare l’Ufficio scolastico territoriale come articolazione periferica del Ministero e non come amministrazione distinta.

  • art. 75, comma 3, d.lgs. n. 300/1999

    Richiamato, insieme all’art. 2 d.P.R. n. 319/2003, per confermare la natura interna e periferica dell’Ufficio scolastico territoriale rispetto al Ministero.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ha consentito al Collegio di sottoporre alle parti la questione rilevata d’ufficio relativa all’idoneità della notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 35, comma 1, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella definizione del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di un’obbligazione pecuniaria derivante da un titolo giudiziale, il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 costituisce una condizione dell’azione: il ricorso è proponibile solo dopo il suo integrale decorso.
  • La notificazione del titolo esecutivo necessaria per far decorrere il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 deve essere effettuata presso la sede legale dell’amministrazione debitrice, affinché l’amministrazione stessa abbia effettiva conoscenza della pretesa e possa provvedere spontaneamente.
  • La notificazione del titolo esecutivo prevista dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 ha natura di adempimento amministrativo e non di atto processuale; pertanto, non è sufficiente la notificazione presso l’Avvocatura dello Stato prevista per gli atti giudiziali dall’art. 11 del r.d. n. 1611/1933.
  • La notificazione presso un ufficio scolastico territoriale non equivale alla notificazione presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, poiché l’ufficio scolastico è una mera articolazione periferica dell’amministrazione statale e non un soggetto distinto rispetto al Ministero debitore.
  • La mancata rituale notificazione del titolo esecutivo presso la sede legale dell’amministrazione debitrice impedisce il decorso del termine dilatorio e determina l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza; la notificazione non può essere rinnovata utilmente nel giudizio se, per effetto della rinnovazione, il termine non risulterebbe comunque decorso alla data della decisione.

Come è indicizzato

MaterieScuolaGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere

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