Cassazione Penale, Sentenza n. 25790/2024 del 02/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente propose la ricusazione dei componenti della Seconda Sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta ai sensi dell'art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p., sostenendo che, dopo il rigetto della richiesta di concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., i giudici avrebbero indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione (anticipazione di giudizio). Si censurava altresì la presunta carenza e apparente formalismo della motivazione dell'ordinanza impugnata, l'uso di precedenti giurisprudenziali non pertinenti e la violazione degli artt. 125 comma 3 c.p.p. e 37 c.p.p., con conseguente lesione del diritto di difesa, posto che alcune questioni di merito (aggravante ex art. 74 comma 3 DPR 309/1990 e attenuanti ex art. 62-bis c.p.) sarebbero state trattate in sede incidentale.
La decisione
La Corte suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la motivazione del rigetto fosse adeguata, essendo corredato da richiami alla giurisprudenza di legittimità e costituzionale; ha inoltre affermato che l'indicazione, da parte del giudice, delle ragioni del mancato accoglimento della richiesta di concordato non costituisce di per sé indebita manifestazione del convincimento. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'incompatibilità endofasica non è configurabile: le valutazioni incidentali svolte nella medesima fase processuale, necessarie o funzionalmente collegate all'atto adottato, non determinano la perdita di terzietà. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen.
Disciplina tassativa delle cause di ricusazione; la causa prevista alla lettera b) richiede una manifestazione indebita del convincimento del giudice priva di necessità funzionale e non riconducibile alle valutazioni proprie della stessa fase procedurale.
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regola la disciplina del concordato in appello e la sequenza procedurale in caso di rigetto; impone che, se il concordato è rigettato, il giudice proceda al prosieguo del giudizio nelle forme previste, giustificando la possibilità di formulare valutazioni incidentali senza che ciò determini automaticamente incompatibilità.
art. 34 comma 2 cod. proc. pen.
Rilevata in giurisprudenza costituzionale: la non configurabilità dell'incompatibilità quando le valutazioni antecedenti sono compiute nella stessa fase processuale, per preservare continuità e globalità del giudizio.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dovere di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del provvedimento impugnato fosse comunque adeguata e non meramente formale.
art. 111 Cost.
Principio del giusto processo che giustifica lo strumento della ricusazione ma non consente di estenderne i casi oltre quelli tassativamente indicati dall'ordinamento.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente; applicata per l'importo di Euro 3.000,00.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 art. 74 comma 3
Norma materiale (aggravante) che era nella sfera di valutazione in appello; la Corte ha ritenuto che l'esame incidentale di profili di merito connessi alla stessa fase non legittimi la ricusazione.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sostanziale relativa alle circostanze attenuanti che era stata oggetto di valutazione; la trattazione incidentale non è di per sé causa di incompatibilità.
Corte Costituzionale sent. n. 64/2022
Principio affermato: non configurabilità dell'incompatibilità 'endofasica'; il rigetto di istituti deflativi nella stessa fase non impedisce al giudice di partecipare al giudizio successivo nella medesima fase.
Cassazione sez. 6 n. 2180/2022 (Qosa Agon)
Giurisprudenza di legittimità che ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità volta a introdurre incompatibilità per chi avesse rigettato il concordato in appello, ribadendo la compatibilità della continuità giudicante nella stessa fase.
Massime di principio
- Il rigetto di una proposta concordata sulla pena da parte del giudice di appello, con conseguente esposizione delle ragioni del mancato accoglimento, non determina automaticamente la ricusazione per indebita manifestazione del convincimento; occorre dimostrare che l'esternazione sia stata priva di necessità funzionale e abbia anticipato irrimediabilmente l'esito finale.
- L'incompatibilità del giudice non è configurabile quando le valutazioni contestate sono state compiute nella stessa fase processuale (situazione 'endofasica'); la giurisprudenza costituzionale tutela la continuità e la globalità del giudizio evitando la frammentazione del collegio per ciascun atto incidentale.
- Per riuscire in una ricusazione fondata su manifesta anticipazione di convincimento è necessario provare un pregiudizio concreto e specifico della terzietà, non la mera esposizione di ragioni adottate per motivare un provvedimento incidentale o per richiamare precedenti giurisprudenziali.
- La motivazione formale che richiami giurisprudenza consolidata può essere sufficiente se consente di comprendere le ragioni del provvedimento; l'assenza di una motivazione 'di dettaglio' non è sempre idonea a giustificare la ricusazione.
- Chi propone ricorso manifestamente infondato per ricusazione può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque valutare attentamente la fondatezza della domanda prima di proporla.
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