Sentenza n. 211/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 160 del 12/03/2025, concernente retribuzione professionale docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 160 del 12 marzo 2025, relativa alla Retribuzione Professionale Docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Perugia, sezione lavoro, n. 160 del 12 marzo 2025, divenuta irrevocabile, con la quale era stata riconosciuta la spettanza della Retribuzione Professionale Docenti prevista dall’art. 7 del CCNL del Comparto scuola del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice del lavoro aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 1.667,50, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo e spese di lite. La ricorrente ha dedotto che la sentenza non era stata impugnata, che era stata notificata ai fini dell’esecuzione forzata il 10 marzo 2025 e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto, senza dimostrare l’integrale pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento di tutte le somme spettanti in forza della sentenza del giudice del lavoro. Non ravvisando impedimenti all’esecuzione, ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare integralmente quanto dovuto, comprensivo delle somme riconosciute dalla sentenza e dei relativi accessori. Il Collegio ha inoltre nominato sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale dell’Umbria o in un funzionario da lui delegato, affinché, in caso di inutile decorso del termine e su richiesta della ricorrente, provveda entro i successivi trenta giorni, in sostituzione dell’organo ministeriale competente, al pagamento delle somme ancora non corrisposte e adotti ogni necessario atto amministrativo e contabile. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare gli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni debitrici era decorso prima della proposizione del ricorso, secondo quanto dedotto dalla ricorrente e non contestato con prova dell’avvenuto pagamento.
art. 7 CCNL Comparto scuola 15 marzo 2001
Prevede la Retribuzione Professionale Docenti riconosciuta alla ricorrente dal giudice del lavoro per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, può assegnare all’amministrazione un termine per l’integrale adempimento e, contestualmente, nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La mancata dimostrazione dell’integrale pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato giustifica l’accoglimento dell’azione di ottemperanza e l’ordine di adottare gli atti amministrativi e contabili necessari al pagamento.
- Il commissario ad acta può essere individuato nel dirigente dell’ufficio amministrativo competente o in un funzionario da questi delegato, con il compito di sostituirsi all’organo ordinariamente competente dopo l’inutile decorso del termine assegnato dal giudice.
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