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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20271/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. proposta da una banca poi divenuta Credit Agricole Italia s.p.a. per far dichiarare l’inefficacia, nei suoi confronti, dell’atto istitutivo di un trust del 31.10.2012 con cui un soggetto aveva conferito in trust i propri immobili e nominato un trustee. La banca deduceva di essere creditrice del disponente in forza di fideiussioni prestate a garanzia delle obbligazioni di una società e di rapporti di apertura di credito. Nel corso del giudizio il credito veniva ceduto a società veicolo e intervenivano i cessionari. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo carente l’interesse ad agire della banca per effetto della cessione del credito e dichiarava inammissibili gli interventi dei cessionari. In appello le cessionarie e la banca censuravano l’erronea applicazione dell’art. 111 c.p.c. e la ritenuta carenza di legittimazione e interesse; la controparte eccepiva rinuncia alle domande di merito ex art. 346 c.p.c. La Corte d’appello accoglieva gli appelli, dichiarando inefficace l’atto istitutivo del trust ex art. 2901 c.c. nei confronti delle cessionarie e della banca. In cassazione il disponente/trustee proponeva ricorsi deducendo: 1) violazione dell’art. 111 c.p.c. per avere la Corte territoriale escluso il difetto sopravvenuto di interesse e legittimazione ad agire della banca e dei cessionari; 2) violazione degli artt. 346 e 342 c.p.c. per mancata riproposizione delle questioni di merito in appello; 3) violazione dell’art. 2901 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in tema di eventus damni e scientia damni; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in punto spese. Il ricorso incidentale del trustee era sovrapponibile ai primi, secondo e quarto motivi del ricorso principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi sull’art. 111 c.p.c., affermando che la cessione del credito in corso di causa non fa venir meno la legittimazione originaria del creditore né l’interesse ad agire, mentre il cessionario può intervenire quale successore a titolo particolare; ha inoltre escluso che vi fosse onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. delle questioni di merito, poiché la pronuncia di primo grado era di rito e l’impugnazione implicava la volontà di coltivare la domanda nel merito. Ha dichiarato inammissibile il motivo sul merito dell’azione revocatoria, ritenendo non sindacabile in cassazione l’accertamento della Corte d’appello su scientia damni ed eventus damni e rilevando che il trust era stato costituito a titolo gratuito, dopo l’insorgenza del credito, con conferimento di tutti gli immobili del disponente, residuando solo quote sociali. Ha infine giudicato inammissibile la censura sulle spese, richiamando il principio per cui il sindacato di legittimità non investe la valutazione di compensazione o la liquidazione entro i limiti tabellari. Le spese di cassazione sono state compensate tra i ricorrenti principale e incidentale, mentre i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese in favore delle controricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L’azione revocatoria ordinaria tutela il credito consentendo al creditore di far dichiarare inefficaci gli atti dispositivi del debitore che pregiudicano la garanzia patrimoniale; nel caso del trust gratuito, costituito dopo l’insorgenza del credito, è ravvisabile la tutela pauliana ove ricorrano eventus damni e scientia damni.

  • art. 111 c.p.c.

    La successione a titolo particolare nel diritto controverso non elimina la legittimazione dell’originario titolare né il suo interesse ad agire o resistere; il cessionario può intervenire nel processo come successore, con effetti sostanziali che si producono nei confronti del nuovo titolare.

  • art. 346 c.p.c.

    Quando la sentenza di primo grado è di rito e non affronta il merito, l’appellante non è onerato di riproporre le ragioni di merito assorbite; l’impugnazione della decisione sul rito implica la volontà di coltivare la domanda nel merito.

  • art. 342 c.p.c.

    La critica sull’asserita mancata specificazione dei motivi di appello è stata respinta perché, nel contesto della decisione di primo grado di rito, non era necessario riproporre le questioni di merito assorbite.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla violazione del principio di soccombenza; non consente di sindacare la compensazione né la liquidazione quando contenuta nei limiti di legge e tabellari.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato usato come parametro dei motivi di violazione di legge, ma la Corte ha ritenuto in parte infondati e in parte inammissibili i ricorsi perché diretti, in realtà, a contestare accertamenti di fatto o valutazioni di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame non può essere trasformato in una richiesta di nuovo giudizio di merito sui presupposti fattuali dell’azione revocatoria.

  • art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico dei ricorrenti, in quanto soccombenti.

Massime di principio

  • Nell’azione revocatoria ordinaria, la cessione del credito in corso di causa non fa venir meno la legittimazione ad agire del creditore originario né il suo interesse al giudizio; il cessionario può intervenire ex art. 111 c.p.c. come successore a titolo particolare.
  • La successione a titolo particolare nel diritto controverso ha effetti sostitutivi sul piano processuale, ma non elimina automaticamente il processo né travolge la posizione della parte originaria fino a quando non intervenga un’eventuale estromissione consensuale.
  • Se la sentenza di primo grado è resa su una questione di rito che assorbe il merito, l’appellante non deve riproporre espressamente le domande e le ragioni di merito già assorbite: l’impugnazione della statuizione pregiudiziale vale come volontà di coltivare il merito.
  • In sede di legittimità non è consentito rivalutare i fatti storici posti a base dell’accoglimento della revocatoria, se la censura si risolve nella richiesta di una nuova valutazione di eventus damni e scientia damni.
  • Ai fini dell’azione revocatoria, il conferimento di tutti gli immobili del debitore in un trust gratuito, costituito dopo l’insorgenza del credito, può integrare pregiudizio alla garanzia patrimoniale anche per effetto di una mera variazione qualitativa del patrimonio, senza necessità di prova di una concreta insufficienza immediata.
  • Il sindacato della Cassazione sulle spese di lite è limitato alla violazione del principio di soccombenza; non riguarda la scelta di compensare le spese né la loro quantificazione entro i limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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