Sentenza del 15/03/2022 n. 8281 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento ICI per l'anno 2008 relativo a numerosi beni immobili e alle opere idrauliche e componenti elettromeccaniche di centrali idroelettriche (Venina, Vedello, Zappello). Questioni principali: se le opere serventi siano autonome ai fini ICI o rientrino nell'unità immobiliare dell'opificio; quale criterio applicare per determinare la base imponibile (rendita catastale risultante in catasto a seguito di procedure Docfa e L. 311/2004 con effetti retroattivi vs. valore contabilizzato ai sensi dell'art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992); correttezza della determinazione dei valori tramite perizia e scritture contabili; legittimità e misura delle sanzioni (omessa dichiarazione vs dichiarazione infedele) e rilevanza dell'eventuale incertezza normativa o buona fede della contribuente.
La decisione
La Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso, confermando che le opere idrauliche e i macchinari serventi possono concorre alla nozione unitaria di unità immobiliare e che, in mancanza di iscrizione catastale o di adeguata documentazione contabile, il Comune può determinare la base imponibile ricorrendo al criterio del "valore contabilizzato" previsto dall'art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992; ha inoltre ritenuto legittima l'utilizzazione di una perizia di stima integrata con dati di bilancio quando il contribuente non esibisce le scritture richieste. Tuttavia la Corte ha accolto il nono motivo: è stata riconosciuta l'esistenza di una obiettiva incertezza normativa circa la qualificazione e valutazione dei manufatti delle centrali elettriche; perciò le sanzioni applicate sono state annullate. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata solo in relazione alle sanzioni, con decisione nel merito che le esclude; le spese di giudizio sono compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
Definisce il presupposto impositivo richiamando la nozione catastale di "unità immobiliare"; utilizzata per stabilire che beni strutturalmente e funzionalmente connessi rientrano nel possesso rilevante ai fini ICI.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2
Regola la determinazione della base imponibile per i fabbricati mediante rendita catastale quando disponibile; rilevante nella controversia in relazione alla richiesta di retroattività delle rendite DOCFA.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
Stabilisce che per i fabbricati del gruppo catastale D non iscritti in catasto e distintamente contabilizzati il valore imponibile può essere determinato sul valore risultante dalle scritture contabili (valore contabilizzato). La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso a tale criterio quando mancano complete scritture contabili e quando il contribuente non ha adempiuto alle richieste dell'ente.
R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4 e 5
Normativa catastale sulla nozione di unità immobiliare e sugli immobili per incorporazione; richiamata per confermare che elementi incorporati al suolo possono costituire immobile unitario.
L. n. 311 del 2004, art. 1, commi 336-337
"I comuni, constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto... richiedono ai titolari ... la presentazione di atti di aggiornamento... Se i soggetti interessati non ottemperano... gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio provvedono... notificando le risultanze del classamento e la relativa rendita."
Prevede la procedura comunale di richiesta di aggiornamento catastale con effetti retroattivi solo se seguita dall'intervento dell'Agenzia del Territorio e dal mancato adempimento nel termine di 90 giorni; l'assenza di una formale notifica/attivazione dell'Agenzia impedisce l'applicazione retroattiva delle rendite.
D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 1-quinquies (conv. L. 88/2005)
Interpretazione autentica che conferma che elementi come turbine e opere idrauliche concorrono alla rendita catastale delle centrali, ribadendo il principio di immobile per incorporazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 1
Attribuisce al giudice poteri istruttori d'ufficio; la Corte ha precisato che tali poteri non sostituiscono l'onere probatorio delle parti e vanno esercitati solo in situazioni di oggettiva incertezza e nei limiti delle allegazioni.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Norme procedurali concernenti l'acquisizione di documenti e prove; richiamata in rapporto all'eventuale obbligo del giudice di acquisire scritture contabili.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 6, comma 2
Riferimento normativo sulle sanzioni tributarie e sul trattamento sanzionatorio in presenza di incertezza o collaborazione del contribuente.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Principi del contenzioso tributario e garanzie del contribuente; richiamata in tema di sanzioni e interpretazione delle norme.
Massime di principio
- Le opere e i macchinari stabilmente infissi al suolo e funzionalmente connessi a un opificio concorrono alla nozione di unità immobiliare e possono essere assoggettati a ICI come parte dell'unità complessa.
- Per i fabbricati del gruppo D non iscritti in catasto, in mancanza di rendita catastale, la base imponibile può essere determinata sul valore contabilizzato risultante dalle scritture contabili (art. 5, comma 3, D.Lgs. 504/1992); l'amministrazione può usare perizie qualificate se il contribuente non esibisce pienamente i documenti contabili.
- La procedura prevista dalla L. 311/2004 per l'aggiornamento catastale richiede la formale attivazione dell'Agenzia del Territorio e il rispetto del termine di 90 giorni: senza questi passaggi l'effetto retroattivo delle rendite DOCFA non opera.
- Il potere istruttorio del giudice (art. 7 D.Lgs. 546/1992) non sostituisce l'onere di allegazione delle parti: il giudice ordina acquisizioni d'ufficio solo in presenza di oggettiva incertezza e nei limiti delle allegazioni delle parti.
- In presenza di elementi che configurano un'"incertezza normativa oggettiva" circa la qualificazione o valutazione di particolari manufatti (es. componenti di centrali elettriche), le sanzioni tributarie possono essere disapplicate; l'incertezza va valutata con riferimento alla difficoltà di individuare con sicurezza la norma applicabile.
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