Sentenza del 13/12/2022 n. 5870 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Processo tributario - Limitata impugnabilità degli atti conosciuti mediante l'estratto di ruolo - Applicabilità ai giudizi pendenti - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della possibilità di contestare atti conosciuti tramite estratto di ruolo alla luce della novella normativa (art. 12, comma 4‑bis, d.P.R. 602/1973) che dichiara l'estratto di ruolo in linea di principio non impugnabile, individuando limitate e tassative ipotesi di impugnabilità riferite al ruolo o alla cartella che si sostiene essere stati notificati invalidamente o non notificati.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile la modifica normativa anche ai procedimenti già pendenti, affermando che la disposizione (introdotta dall'art. 3‑bis del d.l. 21/10/2021, n.146, poi legge 17/12/2021 n.215) specifica e concretizza l'interesse alla tutela immediata solo nelle ipotesi tassative previste. Le questioni di legittimità costituzionale sollevate (artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117 Cost.) sono state ritenute manifestamente infondate e quindi respinte; in definitiva è stata confermata la limitata impugnabilità degli atti conosciuti tramite estratto di ruolo anche nei giudizi pendenti.
Norme richiamate
d.P.R. 602/1973, art. 12, co. 4‑bis
introdotto dall'art. 3‑bis del d.l. 21/10/2021, n.146, convertito con legge 17/12/2021, n.215
Introduce il principio di non impugnabilità dell'estratto di ruolo con la previsione di ipotesi tassative di impugnabilità del ruolo e della cartella ritenuti notificati invalidamente o non notificati; la norma è interpretata come regolazione immediata e specifica dell'interesse alla tutela processuale, applicabile anche ai procedimenti pendenti.
d.lgs. 546/1992, art. 19
Rilevante per la disciplina del rito e delle impugnazioni nel processo tributario; la norma di dettaglio (art.12 co.4‑bis DPR 602/73) va letta in combinato disposto con le regole processuali sulle impugnazioni e sulla tempestività e legittimazione ad agire.
d.l. 21/10/2021, n.146 (conv. legge 17/12/2021, n.215), art. 3‑bis
Atto normativo che ha introdotto la modifica al DPR 602/73; la conversione in legge ha confermato la portata della disposizione e la sua efficacia normativa.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 24, 101, 104, 113, 117
Gli artt. citati sono stati richiamati nelle questioni di legittimità costituzionale sollevate dal ricorrente; il giudice ha ritenuto tali questioni manifestamente infondate rispetto alla novella normativa, affermando la compatibilità della limitazione impugnatoria con i principi costituzionali evocati.
Massime di principio
- La disciplina di non impugnabilità dell'estratto di ruolo è applicabile anche ai giudizi pendenti: le modifiche legislative che chiariscono e circoscrivono l'interesse alla tutela possono trovare applicazione retroattiva rispetto ai procedimenti non ancora definiti.
- L'estratto di ruolo, di norma, non costituisce titolo impugnabile autonomamente; è possibile impugnare solo le ipotesi tassative previste dalla norma, in particolare quando è dedotta la mancata o invalida notifica del ruolo o della cartella.
- Le questioni di legittimità costituzionale contro la limitazione impugnatoria hanno scarse probabilità di successo se la norma è interpretata come regolazione puntuale del rimedio processuale e della tutela immediata; i giudici possono dichiararle manifestamente infondate.
- In situazioni simili il contribuente deve documentare con cura la reale mancata o invalida notifica della cartella/ruolo e inquadrare l'impugnazione nelle ipotesi tassative previste dalla norma, evitando impugnazioni generiche sull'estratto di ruolo.
- Gli operatori (avvocati e consulenti) devono porre attenzione ai termini e al tipo di atto impugnato: il ricorso va costruito secondo le vie processuali previste dal d.lgs. 546/1992 e secondo le eccezioni specifiche dettate dall'art. 12 co.4‑bis del DPR 602/73, pena l'inammissibilità.
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