Cassazione Penale, Ordinanza n. 16122/2026 del 04/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (magistrato di sorveglianza)
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza ha revocato la detenzione domiciliare sostitutiva applicata in esecuzione di una condanna a quattro anni di reclusione. Deduce, con un unico motivo, che la revoca sarebbe stata pronunciata sulla base della mera trasgressione alle prescrizioni della misura, senza adeguata considerazione della gravità dei fatti, e che il giudice avrebbe inoltre omesso di convertire la sanzione sostitutiva in altra più grave, come previsto dall'art. 66 della legge n. 689 del 1981. La condotta valorizzata dal giudice di sorveglianza consiste nel fatto che il condannato era stato sorpreso alla guida di un ciclomotore privo di revisione e assicurazione, con numero di telaio verosimilmente alterato, pur non avendo mai conseguito la patente.
La decisione
La Corte ritiene manifestamente infondato il ricorso. Osserva che il Magistrato di sorveglianza ha correttamente applicato l'art. 66 della legge n. 689 del 1981, valorizzando la gravità della condotta inosservante delle prescrizioni, e che ha legittimamente disposto, insieme alla revoca della sanzione sostitutiva, la conversione della parte residua nella pena detentiva sostituita, non risultando praticabili alternative alla luce della prognosi negativa sul futuro rispetto delle prescrizioni. Poiché il ricorso non contrappone argomenti idonei a scalfire tale motivazione, esso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 66 legge n. 689 del 1981
Salvo quanto previsto dall'articolo 71 per la pena pecuniaria, la mancata esecuzione della pena sostitutiva, ovvero la violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni ad essa inerenti, ne determina la revoca e la parte residua si converte nella pena detentiva sostituita ovvero in altra pena sostitutiva più grave
La violazione grave o reiterata delle prescrizioni della pena sostitutiva legittima la revoca; il giudice dispone discrezionalmente se la parte residua debba convertirsi nella pena detentiva sostituita o in una pena sostitutiva più grave.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per giustificare la condanna del ricorrente a una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di impugnazione irrituale o colpevole.
Massime di principio
- La revoca della pena sostitutiva è legittima quando il giudice accerti una violazione grave o reiterata degli obblighi e delle prescrizioni inerenti alla misura, potendo valorizzare la concretezza e serietà dell'inadempimento.
- In presenza di revoca della sanzione sostitutiva, il giudice può discrezionalmente convertire la parte residua nella pena detentiva sostituita ovvero in una pena sostitutiva più grave, secondo una prognosi negativa sul rispetto futuro delle prescrizioni.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi dell'ordinanza impugnata e non offre argomenti idonei a incrinarne la tenuta logica e giuridica.
- La mera allegazione di una diversa lettura della gravità dell'inadempimento non basta a censurare una decisione sorretta da motivazione congrua, coerente con gli atti e logicamente non contraddittoria.
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