Cassazione Penale, Sentenza n. 19395/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: violazione di legge (art. 192 cod. proc. pen.) e carenza e manifesta illogicità della motivazione. Si censura l'errata valutazione degli elementi indiziari e la violazione del principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio", sostenendo che l'uso promiscuo delle schede telefoniche in famiglia impedirebbe di attribuire con certezza il possesso del telefono rinvenuto all'imputato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per furto in abitazione aggravato. La Corte d'appello aveva ritenuto probatoriamente rilevanti: il ritrovamento nel luogo del delitto del cellulare con la SIM intestata alla moglie dell'imputato; la presenza dell'imputato nel luogo e nell'orario compatibile con il furto secondo i tabulati della sua utenza; le telefonate immediate tra imputato e moglie e il conseguente rapido blocco della SIM da parte della moglie; la denuncia di furto formulata poi in modo non coerente con i tabulati (falsa denunzia). I giudici di merito hanno valutato gli indizi singolarmente secondo i criteri dell'art. 192, comma 2 (gravi, precisi e concordanti) e unitariamente, ritenendo che, sommandosi, raggiungessero la prova logica del fatto "oltre ogni ragionevole dubbio". La Cassazione ha ritenuto la motivazione lineare, completa e priva di aporie, e ha confermato che non spettava a questa Corte riesaminare in modo autonomo gli elementi di fatto. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Applicato secondo il comma 2: ogni indizio deve essere grave (consistente, resistente alle obiezioni), preciso (specifico e univoco) e concordante (convergente con gli altri elementi). La Corte ha valutato ciascun indizio singolarmente e poi unitariamente, ritenendo superati i dubbi ragionevoli.
Principio della prova "oltre ogni ragionevole dubbio"
Il massimo standard probatorio richiesto in materia penale; la Corte di cassazione ha verificato la tenuta logica e motivazionale del raggiungimento di tale standard da parte del giudice di merito, senza poter riconsiderare autonomamente i fatti.
Cass. Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 (Mannino)
Richiamata come principio guida per la valutazione degli indizi e per l'esame unitario della prova indiziaria.
Cass. Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020 (Piras)
Richiamata in tema di criteri di valutazione degli elementi indiziari (gravi, precisi e concordanti).
Cass. Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992 (Musumeci) e Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014 (Squicciarino)
Giurisprudenza di riferimento sulla valutazione complessiva della prova indiziaria e sul metodo di concatenazione degli indizi.
Cass. Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012 (De Bartolomei)
Richiamata per il principio secondo cui la Corte di cassazione non può rivedere libremente la valutazione delle prove di merito e può sindacare soltanto la tenuta della motivazione.
Massime di principio
- La prova per reati accertati principalmente mediante indizi deve essere valutata secondo i criteri dell'art. 192 c.p.p.: ogni indizio deve essere grave, preciso e concordante; la loro sommatoria può raggiungere la prova oltre ogni ragionevole dubbio.
- La presenza di un oggetto personale (es. telefono) nel luogo del reato e il riscontro di utilizzi/utenze riconducibili all'imputato o ai suoi prossimi congiunti può costituire elemento indiziario rilevante, specie se accompagnato da comportamenti successivi coerenti (es. telefonate immediate, blocco SIM, denunce incoerenti).
- L'uso promiscuo di dispositivi o SIM da parte di più soggetti non esclude automaticamente la responsabilità: occorre valutare il contesto complessivo e gli altri elementi che collegano materialmente l'imputato al fatto.
- La Corte d'appello può ritenere non condivisibile la partecipazione di un coimputato se gli elementi a suo carico sono assai più deboli; l'irregolarità della posizione probatoria tra coimputati è compatibile con assoluzioni/parziali conferme.
- In sede di cassazione il sindacato è limitato alla verifica della completezza, logicità e coerenza della motivazione: non è consentita una rinnovata valutazione autonoma e puntuale delle prove di merito.
- Comportamenti successivi al reato (es. telefonate immediate, blocco della SIM, false denunce) possono assumere rilievo logico-probatorio e rafforzare il collegamento tra l'imputato e il fatto.
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