Cassazione Penale, Ordinanza n. 32690/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva definito il procedimento con applicazione della pena su richiesta. Con l'unico motivo di ricorso ha dedotto, in modo generico, il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., senza articolare specifiche censure riconducibili ai motivi ammessi contro la sentenza di patteggiamento. La Corte rileva che il ricorso non indicava alcun concreto vizio relativo alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e decisione, alla qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre precisato che il richiamo all'art. 129 c.p.p. non può essere esaminato in presenza di un ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Norme richiamate
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo per specifici motivi: vizi della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La causa di proscioglimento deve essere valutata anche nel patteggiamento, ma la relativa omissione è deducibile in cassazione solo se il ricorso è ammissibile.
Consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è tassativamente limitato ai motivi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- La deduzione del mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è autonomamente scrutinabile in cassazione se il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità l'omessa verifica della causa di non punibilità di cui all'art. 129 c.p.p. può essere esaminata solo a fronte di un'impugnazione ammissibile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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