Cassazione Penale, Ordinanza n. 29673/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in euro 3000 in considerazione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Genova del 13/11/2025. Dalla decisione emerge che i motivi dedotti riguardavano, in particolare, l'applicazione della recidiva e il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato che entrambi i motivi erano formulati in modo assolutamente generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: la Corte di appello aveva infatti motivato congruamente sia sulla recidiva sia sulla pena, sulla base di una valutazione coerente delle risultanze istruttorie. Nel ricorso non erano nemmeno indicate le ragioni per cui la decisione di merito avrebbe presentato evidenti vizi logici.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi si risolvono in censure generiche e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata.
- Per contestare efficacemente la motivazione sulla recidiva o sul trattamento sanzionatorio occorre indicare specificamente i vizi logici o giuridici della decisione di merito, non essendo sufficiente una contestazione apodittica.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende dalla genericità dei motivi, la Corte può applicare la sanzione processuale economica prevista dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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