Sentenza n. 1744/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento del decreto adottato dal Capo del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, notificato in data -OMISSIS-, con il quale è stata irrogata all’Ag. Sc. -OMISSIS-la sanzione della sospensione dal servizio per la durata di mesi 6 ex art. 5 d.lgs. 449/1992; della deliberazione/proposta formulata dal Consiglio Centrale di Disciplina in esito alla discussione del procedimento disciplinare; nonché avverso ogni altro atto presupposto, collegato e consequenziale a quello impugnato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, adottata dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, e relativa proposta del Consiglio Centrale di Disciplina
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare irrogata per avere rilasciato a un telegiornale nazionale un'intervista nella quale riferiva di una rissa tra detenuti di diverse etnie e di un traffico di stupefacenti all'interno dell'istituto penitenziario, paragonandolo a una piazza di spaccio. Ha dedotto: lesione del diritto di difesa e illegittimo diniego del rinvio dell'udienza disciplinare; violazione del principio di tempestività, per il ritardo di oltre sette mesi tra l'acquisizione del video integrale, che aveva consentito la sua identificazione, e la contestazione degli addebiti; inutilizzabilità del video integrale, acquisito dall'emittente televisiva, per violazione della riservatezza, delle norme processuali penali e della disciplina in materia di dati personali; applicabilità della tutela del whistleblowing e natura ritorsiva della sanzione; legittimo esercizio del diritto di critica su temi di interesse pubblico; difetto di istruttoria e mancata considerazione del contesto, dello stato di salute, dell'assenza di precedenti disciplinari, della veridicità delle dichiarazioni e della finalità costruttiva dell'intervista; sproporzione della sospensione nella misura massima di sei mesi.
La decisione
Il TAR ha respinto i primi sei motivi e accolto il settimo. Il diniego del rinvio dell'udienza disciplinare è stato ritenuto legittimo, poiché un viaggio familiare programmato non costituisce impedimento oggettivo prevalente sull'interesse pubblico alla sollecita definizione del procedimento. Il periodo tra l'acquisizione del video integrale, avvenuta il 2 settembre 2024, e la contestazione del 10 aprile 2025 è stato considerato conforme alla ragionevole prontezza richiesta, in ragione della complessità degli accertamenti, non limitati all'identificazione dell'agente. Il video è stato ritenuto utilizzabile: l'art. 200 c.p.p. non si applica al procedimento disciplinare e, comunque, attribuisce al giornalista una facoltà di astensione, non prevedendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni; eventuali violazioni della disciplina sui dati personali possono rilevare nei rapporti con l'emittente, anche a fini risarcitori, ma non determinano l'illegittimità della sanzione. Il d.lgs. n. 24/2023 sul whistleblowing è stato ritenuto inapplicabile al personale militare e delle forze di polizia, in quanto prevalgono le normative di settore funzionali alla tutela della sicurezza nazionale, della difesa e dell'ordine pubblico. Il diritto di critica non giustificava le dichiarazioni, poiché l'esposizione pubblica di circostanze sull'organizzazione e sul funzionamento dell'istituto, e in particolare il paragone con una piazza di spaccio, era idonea a ledere il prestigio del corpo e contrastava con gli obblighi di professionalità, irreprensibilità, tutela dell'immagine e sicurezza dell'amministrazione. La veridicità delle dichiarazioni non è stata ritenuta decisiva per accertare la violazione disciplinare. Tuttavia, pur essendo astrattamente applicabile la sospensione ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettere g) e h), del d.lgs. n. 449/1992, la durata massima di sei mesi è stata giudicata sproporzionata rispetto alla concreta gravità della condotta, considerando la rilevanza pubblica delle vicende riferite e l'assenza di un interesse privato o di un profitto dell'agente. Gli atti impugnati sono stati quindi annullati limitatamente alla sanzione irrogata, con salvezza del riesercizio del potere disciplinare. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 449/1992
La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
La sospensione è una sanzione di rilevante gravità; può essere applicata per condotte denigratorie dell'Amministrazione o dei superiori e per comportamenti che turbano la regolarità o continuità del servizio, ma la sua durata deve essere proporzionata alla concreta gravità dell'addebito.
art. 10 d.lgs. 449/1992
Il requisito dell'immediatezza o ragionevole prontezza della contestazione disciplinare va valutato tenendo conto della complessità degli accertamenti necessari, non essendo sufficiente considerare il solo momento dell'identificazione del dipendente.
art. 11 d.lgs. 449/1992
Richiamato dal ricorrente in relazione alla proporzionalità della sanzione; il giudizio si fonda sul principio di proporzionalità della risposta disciplinare rispetto alla concreta gravità della condotta.
art. 21 Cost.
La libertà di manifestazione del pensiero non esclude il rispetto degli obblighi di condotta e di tutela dell'immagine e del prestigio dell'amministrazione gravanti sul personale di polizia penitenziaria.
d.P.R. 82/1989
Gli obblighi di professionalità e irreprensibilità del dipendente pubblico impediscono esternazioni pubbliche idonee a minare l'immagine dell'amministrazione e la fiducia dei consociati nell'attività istituzionale.
d.lgs. 24/2023
La disciplina del whistleblowing non si applica al personale militare e delle forze di polizia, per il quale restano ferme le normative di settore funzionali alla tutela della sicurezza nazionale, della difesa e dell'ordine e sicurezza pubblica.
art. 200 c.p.p.
I giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale non possono essere obbligati a deporre sui nomi delle persone dalle quali hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della professione.
La disposizione riguarda l'obbligo di testimonianza nel processo penale e attribuisce una facoltà di astensione; non stabilisce l'inutilizzabilità, in un procedimento disciplinare, del materiale acquisito dall'emittente televisiva.
circolare n. 3615/6065 del 24.2.2009
Il personale penitenziario, nel rilasciare dichiarazioni o interviste, deve rispettare le esigenze di sicurezza e l'immagine dell'amministrazione e del personale.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare a carico di un appartenente alla Polizia Penitenziaria, il termine di immediatezza della contestazione deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole prontezza, tenendo conto della complessità degli accertamenti necessari alla ricostruzione dei fatti, anche quando l'identificazione del dipendente sia già avvenuta.
- La tutela del whistleblowing prevista dal d.lgs. 24/2023 non si applica al personale militare e delle forze di polizia quando la disciplina di settore risulti funzionale alla tutela della sicurezza nazionale, della difesa nazionale e dell'ordine e sicurezza pubblica.
- L'esercizio della libertà di manifestazione del pensiero da parte del personale di polizia penitenziaria deve coordinarsi con gli obblighi di professionalità, irreprensibilità e tutela dell'immagine dell'amministrazione; la diffusione pubblica di dichiarazioni idonee a ledere il prestigio del corpo può integrare illecito disciplinare anche se le dichiarazioni sono veritiere e riguardano fatti di interesse pubblico.
- L'acquisizione o il trattamento di un video in possibile violazione della riservatezza o della disciplina sui dati personali non comporta automaticamente l'inutilizzabilità del materiale nel procedimento disciplinare; gli eventuali illeciti nei rapporti tra interessato ed emittente possono rilevare autonomamente, anche sul piano risarcitorio.
- Quando la condotta disciplinare è astrattamente riconducibile a una fattispecie sanzionatoria, la scelta della durata della sanzione deve comunque rispettare il principio di proporzionalità, considerando la concreta gravità del fatto, la rilevanza pubblica delle circostanze riferite, l'assenza di un interesse privato e le conseguenze economiche e di carriera della sanzione.
- Un impedimento derivante dalla partecipazione a un viaggio familiare o di piacere non costituisce, di regola, impedimento oggettivo idoneo a imporre il differimento dell'udienza disciplinare, quando il rinvio comprometterebbe la sollecita definizione del procedimento e l'interessato può partecipare sostenendo disagi organizzativi o economici non intollerabili.
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