Sentenza del 22/01/2021 n. 427 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Impugnazione - Appello - Omessa comunicazione trattazione udienza di primo grado - Nullità assoluta - Effetti - Rimessione al giudice di prime cure - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha dichiarato la nullità assoluta delle notifiche contestate e, ai sensi dell'art. 59, comma 1, n. 2, del d.lgs. 546/1992, ha disposto la rimessione del giudizio al giudice di prime cure affinché sia ripristinato il corretto contraddittorio
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
omessa comunicazione della data di udienza di trattazione e notifica dell'avviso al difensore revocato, con conseguente irregolare costituzione del contraddittorio per nullità assoluta della notifica
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
l'irregolare costituzione del contraddittorio, quando deriva da nullità assoluta della notifica, comporta la rimessione del giudizio al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata
Massime di principio
- La mancata comunicazione della data di udienza di trattazione determina nullità assoluta della notificazione quando impedisce il concreto esercizio del diritto di difesa.
- La notifica indirizzata a un difensore già revocato non produce gli effetti di costituzione in giudizio e può integrare nullità assoluta.
- In presenza di nullità assoluta della notificazione il rimedio è la rimessione del processo al giudice di prime cure, non la semplice rinnovazione dell'atto davanti al giudice d'appello.
- La nullità assoluta non è sanabile con comportamenti successivi delle parti: va rilevata e pronunciata dal giudice anche d'ufficio.
- Per gli enti pubblici è necessario verificare con cura l'attuale rappresentanza del contribuente prima di effettuare comunicazioni e notifiche di udienza.
- Il soggetto privato che subisce una notifica viziata deve dedurre tempestivamente la nullità e chiedere la rimessione per ottenere il ripristino del contraddittorio.
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