Cassazione Civile, Ordinanza n. 36579/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Nel precedente giudizio di legittimità era stato rigettato il ricorso per cassazione proposto da due intimati nei confronti di un'azienda speciale; nell'ordinanza di rigetto sarebbe stata omessa la statuizione di distrazione delle spese in favore del difensore della controricorrente, dichiaratosi antistatario. Il difensore dell'ente ha quindi proposto ricorso ex art. 391 bis c.p.c. per la correzione dell'errore materiale. La Corte ha rilevato però che il ricorso non risultava notificato, secondo quanto richiesto dal principio per cui l'istanza di correzione, incidendo sulla posizione sia del soccombente sia del soggetto in favore del quale è chiesta la distrazione, deve essere notificata a entrambe le parti interessate. Da ciò ha tratto la conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha escluso di poter provvedere nel merito sulla richiesta di correzione dell'omessa distrazione delle spese perché il ricorso non era stato notificato a tutte le parti necessarie. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nel procedimento di correzione dell'errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione, la notificazione è requisito necessario e il suo difetto comporta inammissibilità, non improcedibilità. Ha inoltre precisato che non vi era luogo a statuire sulle spese del procedimento, anche per la mancata attività difensiva degli intimati. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 391 bis c.p.c.
Il procedimento di correzione dell'errore materiale avverso l'ordinanza della Cassazione segue le regole richiamate dalla norma e richiede il rispetto delle formalità di instaurazione del contraddittorio.
art. 380 bis c.p.c.
È richiamato per la proposta del relatore comunicata alle parti nel procedimento camerale.
art. 356 ss. c.p.c.
Sono richiamate come norme applicabili al procedimento di correzione dell'errore materiale in virtù del rinvio contenuto nell'art. 391 bis c.p.c.
art. 371 bis c.p.c.
La Corte esclude l'applicazione della improcedibilità prevista da tale norma, affermando invece l'inammissibilità in caso di mancata notificazione.
Massime di principio
- Nel ricorso per correzione di errore materiale avverso l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, il difensore è legittimato a proporre l'istanza solo se abbia formulato in precedenza specifica richiesta di distrazione.
- Poiché la correzione incide sia sulla posizione del soggetto condannato alle spese sia su quella del soggetto in favore del quale è chiesta la distrazione, il ricorso o l'istanza devono essere notificati a entrambi.
- La mancata notificazione del ricorso nel procedimento di correzione dell'errore materiale determina inammissibilità e non improcedibilità.
- Nel procedimento di correzione dell'errore materiale instaurato davanti alla Cassazione non vi è luogo a provvedere sulle spese quando la parte intimata non svolge attività difensiva.
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