Cassazione Penale, Sentenza n. 28397/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
contestazione del computo dei termini di custodia cautelare, in particolare dell'incidenza di una sospensione per "complessità" del dibattimento disposta in primo grado (dal 16/12/2019 al 05/10/2020). Il ricorrente sosteneva che una successiva ordinanza del 05/08/2023 non avesse richiamato tale sospensione e che, perciò, la prestazione precedente sarebbe divenuta inefficace e avrebbe richiesto una nuova istanza del pubblico ministero e il contraddittorio con la difesa per ripristinarla.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la sospensione per complessità disposta in primo grado resti efficace fino a che non venga espressamente revocata, annullata/modificata in impugnazione o resa incompatibile dallo sviluppo del procedimento principale. L'omissione di richiamarla in una decisione successiva non ne determina l'inefficacia; pertanto il computo effettuato (con decorrenza dei termini al 28/05/2024) è corretto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. Decisione del 28/03/2024.
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
norma richiamata per la costituzione del Tribunale in sede di riesame; indica la composizione del giudice chiamato a decidere sulle misure cautelari
art. 304 comma 6 cod. proc. pen.
riferimento ai termini massimi di custodia cautelare e alla possibilità che sospensioni (ad es. per complessità) ne incidano il computo
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria relativi alla condanna per spese processuali
Massime di principio
- Una misura incidentale sui termini di custodia cautelare (es. sospensione per complessità) resta efficace fino a revoca espressa, annullamento/modifica in impugnazione o fino a che non diventi incompatibile con lo svolgimento del procedimento principale.
- L'omissione di richiamare un precedente provvedimento che incide sui termini in una decisione successiva non ne determina automaticamente l'inefficacia: il giudice successivo può correggere il computo rilevando la sospensione previamente disposta.
- Per contestare l'efficacia di una sospensione occorre dimostrare che è stata validamente revocata, annullata o che il procedimento successivo ha reso incompatibile la sua applicazione; non basta l'assenza di menzione in un provvedimento successivo.
- In casi analoghi la difesa dovrebbe chiedere espressamente al giudice che ogni provvedimento incidentale sui termini sia chiaramente indicato o, se necessario, proporre impugnazione mirata contro la decisione che si ritiene abbia reso inefficace il provvedimento precedente.
- Il corretto computo dei termini cautelari richiede la ricostruzione cronologica completa dei segmenti processuali e delle eventuali sospensioni: decisioni successive possono rettificare omissioni materiali nel calcolo.
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