Sentenza n. 16648/2026 - Roma, Sezione 5
per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del diploma di scuola professionale superiore di II° grado “diploma de absolvire a scolii profesionale” conseguito dalla ricorrente in Romania; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere espressamente in ordine alla predetta istanza;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Ministero sulla domanda di valutazione della corrispondenza del diploma professionale superiore rumeno ai requisiti di titolo di studio richiesti per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA
Esito
Favorevole al ricorrente (aspirante ATA)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il silenzio mantenuto dal Ministero sulla domanda presentata via PEC il 28 febbraio 2025 e sollecitata il 20 gennaio e il 4 febbraio 2026, diretta a ottenere la valutazione della corrispondenza del diploma di scuola professionale superiore di II grado conseguito in Romania al titolo richiesto per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia di circolo e di istituto del personale ATA, disciplinate dal decreto del 21 maggio 2024. Ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 165/2001 e del d.P.R. 189/2009, sostenendo l’obbligo ministeriale di adottare un provvedimento espresso sulla domanda di riconoscimento del titolo estero; 2) violazione della l. 241/1990 e della Convenzione di Lisbona, nonché inosservanza dei termini di conclusione del procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità dell’inerzia. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 12 l. 29/2006, quando una procedura richiede il possesso di un titolo di studio, l’ente responsabile deve valutare la corrispondenza ai requisiti dei titoli acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea. Il mancato riscontro ministeriale nei termini, circostanza non contestata e ritenuta provata anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., integra violazione dell’obbligo di provvedere espressamente. Ha ordinato al Ministero di dare riscontro all’istanza, anche negativo, entro 45 giorni dalla comunicazione della sentenza; in caso di ulteriore inottemperanza, il responsabile della Direzione generale competente dovrà provvedere, quale commissario ad acta, entro ulteriori 60 giorni, con facoltà di delega. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 700 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 12 l. 29/2006
L’art. 12 della legge n. 29/2006 prevede, infatti, che, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, l’ente responsabile - ovvero nel caso in scrutinio il Ministero dell’Istruzione e del Merito - valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea.
Nei procedimenti in cui è richiesto un titolo di studio, l’ente responsabile deve valutare la corrispondenza ai requisiti richiesti dei titoli conseguiti in altri Stati membri dell’Unione europea.
art. 64, comma 2, c.p.a.
Ebbene, dovendosi ritenere provate, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., tutte le circostanze di fatto dedotte da parte ricorrente, ivi incluso il mancato riscontro ministeriale nei termini di legge, è indubbio che l’Amministrazione abbia illegittimamente serbato un contegno omissivo a fronte dell’obbligo di provvedere in modo espresso.
La mancata contestazione delle circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente consente di ritenerle provate, incluso il mancato riscontro dell’amministrazione entro i termini.
Massime di principio
- Quando una procedura amministrativa richiede il possesso di un titolo di studio, l’ente responsabile deve valutare la corrispondenza ai requisiti richiesti dei titoli acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea.
- A fronte di un’istanza per la quale sussiste l’obbligo di valutazione amministrativa, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso; il silenzio protratto oltre i termini è illegittimo.
- Nel giudizio amministrativo, le circostanze di fatto dedotte e non contestate possono essere ritenute provate ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.
Come è indicizzato
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