Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 16648/2026 - Roma, Sezione 5

per la declaratoria della illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda di riconoscimento del diploma di scuola professionale superiore di II° grado “diploma de absolvire a scolii profesionale” conseguito dalla ricorrente in Romania; e per la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere espressamente in ordine alla predetta istanza;

Giustizia amministrativa202602714

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio del Ministero sulla domanda di valutazione della corrispondenza del diploma professionale superiore rumeno ai requisiti di titolo di studio richiesti per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia del personale ATA

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aspirante ATA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il silenzio mantenuto dal Ministero sulla domanda presentata via PEC il 28 febbraio 2025 e sollecitata il 20 gennaio e il 4 febbraio 2026, diretta a ottenere la valutazione della corrispondenza del diploma di scuola professionale superiore di II grado conseguito in Romania al titolo richiesto per l’inserimento nelle graduatorie di III fascia di circolo e di istituto del personale ATA, disciplinate dal decreto del 21 maggio 2024. Ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.lgs. 165/2001 e del d.P.R. 189/2009, sostenendo l’obbligo ministeriale di adottare un provvedimento espresso sulla domanda di riconoscimento del titolo estero; 2) violazione della l. 241/1990 e della Convenzione di Lisbona, nonché inosservanza dei termini di conclusione del procedimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l’illegittimità dell’inerzia. Ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 12 l. 29/2006, quando una procedura richiede il possesso di un titolo di studio, l’ente responsabile deve valutare la corrispondenza ai requisiti dei titoli acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea. Il mancato riscontro ministeriale nei termini, circostanza non contestata e ritenuta provata anche ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a., integra violazione dell’obbligo di provvedere espressamente. Ha ordinato al Ministero di dare riscontro all’istanza, anche negativo, entro 45 giorni dalla comunicazione della sentenza; in caso di ulteriore inottemperanza, il responsabile della Direzione generale competente dovrà provvedere, quale commissario ad acta, entro ulteriori 60 giorni, con facoltà di delega. Spese a carico del Ministero, liquidate in euro 700 oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 12 l. 29/2006

    L’art. 12 della legge n. 29/2006 prevede, infatti, che, in caso di procedimento nel quale è richiesto quale requisito il possesso di un titolo di studio, l’ente responsabile - ovvero nel caso in scrutinio il Ministero dell’Istruzione e del Merito - valuta la corrispondenza agli indicati requisiti dei titoli acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea.

    Nei procedimenti in cui è richiesto un titolo di studio, l’ente responsabile deve valutare la corrispondenza ai requisiti richiesti dei titoli conseguiti in altri Stati membri dell’Unione europea.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Ebbene, dovendosi ritenere provate, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., tutte le circostanze di fatto dedotte da parte ricorrente, ivi incluso il mancato riscontro ministeriale nei termini di legge, è indubbio che l’Amministrazione abbia illegittimamente serbato un contegno omissivo a fronte dell’obbligo di provvedere in modo espresso.

    La mancata contestazione delle circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente consente di ritenerle provate, incluso il mancato riscontro dell’amministrazione entro i termini.

Massime di principio

  • Quando una procedura amministrativa richiede il possesso di un titolo di studio, l’ente responsabile deve valutare la corrispondenza ai requisiti richiesti dei titoli acquisiti in altri Stati membri dell’Unione europea.
  • A fronte di un’istanza per la quale sussiste l’obbligo di valutazione amministrativa, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso; il silenzio protratto oltre i termini è illegittimo.
  • Nel giudizio amministrativo, le circostanze di fatto dedotte e non contestate possono essere ritenute provate ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivoOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.