Cassazione Penale, Sentenza n. 46205/2022 del 06/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ovvero la possibilità di inquadrare la condotta nella fattispecie meno grave quando la coltivazione è di minime dimensioni e destinata all'uso personale). In particolare ha contestato che la Corte si sia limitata al dato quantitativo senza valutare gli altri indici previsti dal comma 5 (tecniche rudimentali, numero di piante, modesto quantitativo, assenza di indici di immissione nel mercato) e ha sostenuto l'assenza di elementi che dimostrassero la destinazione a terzi, richiamando anche i criteri fissati dalle Sezioni Unite (n. 12348/2020). In subordine ha chiesto la prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fornito motivazione logico-giuridica adeguata sia sul dato ponderale della sostanza rinvenuta (668 g di THC pari a 192 dosi) sia sulle modalità e sul numero delle piante (13 piante di canapa indiana sviluppate) idonee a produrre significative quantità di sostanza. La Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la configurabilità del reato di coltivazione dipende dall'attitudine della pianta e dalle modalità di coltivazione a giungere a maturazione e produrre sostanza, mentre la quantità immediata non è decisiva. Perciò ha escluso la sussistenza dell'ipotesi meno grave di cui al comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere ora l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Il comma prevede la fattispecie meno grave per coltivazione di minime dimensioni destinata all'uso personale; la Corte ha ritenuto che non si applicasse perché mancavano i requisiti (tecniche rudimentali, scarso numero di piante, modesto quantitativo, assenza di indici di immissione nel mercato)
Sezioni Unite, sentenza n. 12348/2019 (Caruso, Rv. 278624)
Sez. U. n. 12348 del 19/12/2019
Principio affermato: il reato di coltivazione è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente ricavabile; decisiva è la conformità botanica e l'attitudine della coltivazione a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Tuttavia le Sezioni Unite hanno indicato che attività domestiche di minime dimensioni e con i requisiti elencati possono rientrare nella fattispecie meno grave
Sezioni Unite, sentenza n. 32/2000
Sez. U. n. 32 del 22/11/2000
Principio processuale: l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare successivamente l'estinzione del reato per prescrizione, perché manca un valido rapporto di impugnazione
Codice di procedura penale, art. 616
Conseguenza processuale: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende
Codice di procedura penale, art. 129
Norma citata in relazione alla declaratoria di non punibilità; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso esclude la possibilità di far valere cause di non punibilità derivanti dall'estinzione del reato
Massime di principio
- La configurazione del reato di coltivazione non dipende esclusivamente dalla quantità immediatamente rilevabile di principio attivo, ma dalla conformità botanica delle piante e dalla loro attitudine, anche in base alle modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente
- Per escludere la fattispecie più grave e ricondurre la condotta alla ipotesi meno offensiva ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, occorre valutare congiuntamente più indici: tecniche di coltivazione rudimentali, numero molto esiguo di piante, modesto quantitativo ricavabile e assenza di elementi che denotino immissione nel mercato illecito
- Il dato ponderale della sostanza è un elemento importante ma non l'unico: il discrimine è la potenzialità produttiva della coltivazione e l'organizzazione della stessa verso la produzione di stupefacente
- In sede di Cassazione non è possibile trasformare l'impugnazione in un nuovo esame di merito quando la decisione impugnata sia adeguatamente motivata; questioni probatorie già risolte in fatto difficilmente superano il filtro di ammissibilità
- L'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di far valere successivamente l'estinzione del reato per prescrizione, salvo che la prescrizione sia già maturata e rilevabile nel corretto rapporto di impugnazione
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