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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46205/2022 del 06/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello che aveva rideterminato la pena per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (ovvero la possibilità di inquadrare la condotta nella fattispecie meno grave quando la coltivazione è di minime dimensioni e destinata all'uso personale). In particolare ha contestato che la Corte si sia limitata al dato quantitativo senza valutare gli altri indici previsti dal comma 5 (tecniche rudimentali, numero di piante, modesto quantitativo, assenza di indici di immissione nel mercato) e ha sostenuto l'assenza di elementi che dimostrassero la destinazione a terzi, richiamando anche i criteri fissati dalle Sezioni Unite (n. 12348/2020). In subordine ha chiesto la prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la sentenza impugnata avesse fornito motivazione logico-giuridica adeguata sia sul dato ponderale della sostanza rinvenuta (668 g di THC pari a 192 dosi) sia sulle modalità e sul numero delle piante (13 piante di canapa indiana sviluppate) idonee a produrre significative quantità di sostanza. La Cassazione ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la configurabilità del reato di coltivazione dipende dall'attitudine della pianta e dalle modalità di coltivazione a giungere a maturazione e produrre sostanza, mentre la quantità immediata non è decisiva. Perciò ha escluso la sussistenza dell'ipotesi meno grave di cui al comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha inoltre precisato che l'inammissibilità del ricorso impedisce di far valere ora l'estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990

    Il comma prevede la fattispecie meno grave per coltivazione di minime dimensioni destinata all'uso personale; la Corte ha ritenuto che non si applicasse perché mancavano i requisiti (tecniche rudimentali, scarso numero di piante, modesto quantitativo, assenza di indici di immissione nel mercato)

  • Sezioni Unite, sentenza n. 12348/2019 (Caruso, Rv. 278624)

    Sez. U. n. 12348 del 19/12/2019

    Principio affermato: il reato di coltivazione è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo immediatamente ricavabile; decisiva è la conformità botanica e l'attitudine della coltivazione a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente. Tuttavia le Sezioni Unite hanno indicato che attività domestiche di minime dimensioni e con i requisiti elencati possono rientrare nella fattispecie meno grave

  • Sezioni Unite, sentenza n. 32/2000

    Sez. U. n. 32 del 22/11/2000

    Principio processuale: l'inammissibilità del ricorso per cassazione impedisce di rilevare successivamente l'estinzione del reato per prescrizione, perché manca un valido rapporto di impugnazione

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Conseguenza processuale: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese e a una somma a favore della cassa delle ammende

  • Codice di procedura penale, art. 129

    Norma citata in relazione alla declaratoria di non punibilità; la Corte ha ricordato che l'inammissibilità del ricorso esclude la possibilità di far valere cause di non punibilità derivanti dall'estinzione del reato

Massime di principio

  • La configurazione del reato di coltivazione non dipende esclusivamente dalla quantità immediatamente rilevabile di principio attivo, ma dalla conformità botanica delle piante e dalla loro attitudine, anche in base alle modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente
  • Per escludere la fattispecie più grave e ricondurre la condotta alla ipotesi meno offensiva ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990, occorre valutare congiuntamente più indici: tecniche di coltivazione rudimentali, numero molto esiguo di piante, modesto quantitativo ricavabile e assenza di elementi che denotino immissione nel mercato illecito
  • Il dato ponderale della sostanza è un elemento importante ma non l'unico: il discrimine è la potenzialità produttiva della coltivazione e l'organizzazione della stessa verso la produzione di stupefacente
  • In sede di Cassazione non è possibile trasformare l'impugnazione in un nuovo esame di merito quando la decisione impugnata sia adeguatamente motivata; questioni probatorie già risolte in fatto difficilmente superano il filtro di ammissibilità
  • L'inammissibilità del ricorso in Cassazione impedisce di far valere successivamente l'estinzione del reato per prescrizione, salvo che la prescrizione sia già maturata e rilevabile nel corretto rapporto di impugnazione

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