Cassazione Civile, Ordinanza n. 00654/2026 del 12/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un controllo fiscale sul periodo d’imposta 2010, relativo a un impianto di depurazione realizzato per una commessa industriale. L’Ufficio ha ritenuto indebite sia la deduzione di quote di ammortamento riferite a membrane impiegate nell’impianto, sia la variazione in diminuzione operata ai fini della c.d. Tremonti-ter, contestando inoltre effetti sulla base imponibile IRAP. Notificato l’avviso di accertamento, la società ha definito le sanzioni e ha impugnato l’atto dinanzi ai giudici tributari, sostenendo: l’erroneità della ricostruzione fattuale dell’Ufficio; la corretta deducibilità delle quote di ammortamento per i moduli dell’impianto; la spettanza dell’agevolazione ex art. 5 del d.l. 78/2009, assumendo che le membrane fossero già in magazzino entro il termine utile. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, la società ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente; violazione dell’art. 102 TUIR sulla deducibilità degli ammortamenti; violazione dell’art. 115 c.p.c. per omissione di prove decisive; omessa pronuncia su due censure di appello (estensione dell’indeducibilità ad altri moduli e spettanza dell’agevolazione Tremonti-ter); ulteriori vizi motivazionali e violazione dell’art. 5, comma 1, d.l. 78/2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondati, in particolare, i motivi relativi alla motivazione della sentenza di appello, osservando che la CTR si era limitata a richiamare la decisione di primo grado e le controdeduzioni dell’Ufficio senza riportare né valutare criticamente i passaggi condivisi e senza esplicitare le ragioni dell’adesione, con motivazione quindi meramente apparente. Ha inoltre rilevato l’omessa pronuncia su specifici motivi di appello relativi all’estensione del rilievo fiscale ad altri moduli dell’impianto e alla spettanza dell’agevolazione Tremonti-ter. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata cassata nei limiti indicati e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 5, comma 1, d.l. 78/2009
norma agevolativa la cui spettanza doveva essere esaminata espressamente; la sentenza di merito è stata cassata perché non aveva pronunciato sul motivo di appello concernente la sua applicazione.
art. 17 d.lgs. 472/1997
richiamato per la definizione delle sanzioni da parte della società dopo la notifica dell’accertamento.
art. 102 d.P.R. 917/1986
invocato dalla contribuente in relazione alla deducibilità delle quote di ammortamento; il motivo non è stato deciso nel merito dalla Cassazione perché assorbito dall’accoglimento dei vizi motivazionali e di omessa pronuncia.
art. 156 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente a sostegno della nullità della sentenza per difetto del requisito di forma-contenuto della motivazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la Corte ricorda che la sentenza è nulla se priva dell’esposizione dei motivi o sorretta da motivazione solo apparente, inidonea a rivelare la ratio decidendi.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla nullità della motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza nel processo tributario.
art. 115 c.p.c.
invocato per censurare l’omessa considerazione di prove decisive da parte del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
richiamato per denunciare omessa pronuncia su motivi di appello non esaminati.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione, relativi a violazione di legge, nullità della sentenza, omessa pronuncia e vizio motivazionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per il deposito della memoria in Cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario la motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice di appello rende autonomamente intelligibile la propria decisione, riportando o comunque rendendo riconoscibili i passaggi della decisione richiamata e spiegando le ragioni della condivisione; un mero rinvio alla sentenza di primo grado o alle controdeduzioni dell’Ufficio non basta.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non raggiunge il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
- Ricorre omessa pronuncia quando la sentenza di appello non contiene alcuna statuizione, neppure implicita, su un motivo specifico di gravame ritualmente devoluto al giudice, con conseguente cassazione della decisione.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito rivalutare il merito delle prove, ma è censurabile la sentenza che ometta del tutto di considerare o di spiegare la rilevanza di elementi istruttori decisivi, limitandosi a formule generiche o apodittiche.
- Quando l’amministrazione finanziaria contesta solo alcuni elementi di un complesso impiantistico o produttivo, il giudice di merito deve pronunciarsi espressamente sulla portata oggettiva del rilievo fiscale, senza estenderlo in modo implicito ad altri beni o moduli non oggetto di contestazione specifica.
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