Cassazione Penale, Sentenza n. 16618/2022 del 29/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con due motivi: 1) inosservanza delle norme processuali: si sostiene che la condotta contestata con l'ordinanza cautelare è la stessa per la quale l'indagato era già stato condannato (sentenza del 25/01/2021 per art.73 comma 5 d.P.R. 309/1990), con riferimento a detenzioni e cessioni avvenute anche prima dell'arresto del 30/01/2020; 2) vizio di motivazione sulla gravita' indiziaria e sulle esigenze cautelari: il ricorrente contesta l'attribuzione a lui di cessioni di più tipi di stupefacenti (in particolare droghe pesanti), sostenendo che l'unico episodio concreto fosse la cessione di hashish già oggetto di condanna, che l'unico sequestro significativo sia stato effettuato il 15/02/2020 in altra abitazione e che la persistenza criminosa non risulterebbe dai fatti (ammissioni parziali, precedenti remoti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondata la tesi di identità di fattispecie: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente distinto la condanna precedente (limitata alla detenzione di hashish e alla cessione a un acquirente specifico) dagli episodi diversi e concorrenti oggetto dell'ordinanza cautelare. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato l'inammissibilità ex art.606, comma 3 c.p.p. in quanto le censure erano questioni di merito e di fatto, precluse in sede di legittimità; inoltre il Tribunale del riesame aveva fornito una ricostruzione articolata della gravita' indiziaria e delle esigenze cautelari (inclusa la continuazione dell'attività illecita dopo l'arresto e i precedenti dell'indagato). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p. e la sentenza ha disposto gli adempimenti di cancelleria di cui all'art.94, comma 1-ter disp. att.
Norme richiamate
art. 81 cpv., 110 cod. pen., art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
art. 81 c.p.; art. 110 c.p.; art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Indicano la fattispecie di reato (illecita preparazione ed concorso in reati in materia di stupefacenti). La Corte ha confermato che l'ordinanza cautelare riguarda episodi diversi e più ampi rispetto alla singola cessione per la quale l'indagato era stato condannato.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Norma relativa alla detenzione ai fini di spaccio; la sentenza di condanna richiamata dal ricorrente riguardava specificamente detenzione/cessione di hashish a un acquirente identificato.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Preclude alla Corte di Cassazione la rivalutazione di questioni di fatto e di merito; è stata la base per dichiarare inammissibile il secondo motivo, che chiedeva una diversa valutazione degli elementi probatori.
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, come disposto dalla Corte.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Disposizioni procedurali sugli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ha ordinato gli adempimenti di trasmissione previsti.
Massime di principio
- Per sostenere che una misura cautelare sia la stessa di una condanna precedente occorre dimostrare coincidenza puntuale degli elementi fattuali e degli episodi, non una generica sovrapposizione temporale.
- In Cassazione le censure che si limitano a criticare la valutazione del merito o a ricostruire alternativamente i fatti sono generalmente inammissibili ai sensi dell'art.606, comma 3 c.p.p.
- Il Tribunale del riesame può distinguere tra condotte diverse anche se connesse temporalmente: il fatto che siano emerse somme di denaro o riferimenti a precedenti cessioni non comporta automaticamente identità dell'imputazione.
- Le esigenze cautelari possono essere fondate sulla persistenza dell'attività illecita e sui precedenti: ammissioni parziali o precedenti remoti non escludono automaticamente la sussistenza del pericolo di reiterazione.
- In impugnazioni contro misure cautelari è fondamentale indicare elementi di fatto precisi e documentati (sequestri, partecipazione in concorso, rati cronologici) per superare la ricostruzione del giudice di merito.
- La condanna alle spese processuali è ordinaria se il ricorso viene rigettato; prevedere l'onere delle spese può essere un elemento deterrente per ricorsi puramente meramente ricostruttivi.
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