Sentenza del 15/01/2019 n. 269 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 18/2019 ACCERTAMENTO - FRODE FISCALE- ONERE DELLA PROVA - Ripartizione - Presenza di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava alla società il mancato versamento dell'IVA e delle relative sanzioni per l'anno 2011, sostenendo che essa avesse acquistato merci dalla L. s.p.a. nell'ambito di un sistema fraudolento di sottofatturazione. Secondo l'Ufficio, la società contribuente avrebbe dovuto dimostrare la propria buona fede e l'inconsapevolezza della frode. L'accertamento si fondava sulla segnalazione e sul processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, nonché sulla ricostruzione induttiva del reddito e su un ricarico ritenuto inferiore a quello risultante dagli studi di settore.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado, che aveva annullato l'accertamento. Il Collegio ha ritenuto che l'avviso fosse fondato su mere affermazioni e sulla riproposizione acritica del PVC della Guardia di Finanza, senza elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti idonei a dimostrare la sottofatturazione e il coinvolgimento della contribuente nella frode. Pertanto, non si è attivato l'onere della prova contraria a carico della società. L'Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 54 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'Ufficio può procedere alla rettifica della dichiarazione IVA anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti.
L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova diretta e certa, ma deve comunque fondare l'accertamento su un quadro presuntivo qualificato, caratterizzato da gravità, precisione e concordanza.
Artt. 2727 e seguenti del Codice civile
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Le presunzioni possono fondare l'accertamento tributario, ma devono essere valutate dal giudice sia singolarmente sia nel loro complesso e devono possedere i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 2697, secondo comma, del Codice civile
Chi eccepisce l'inefficacia dei fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
L'onere della prova contraria può gravare sul contribuente solo dopo che l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi sufficientemente qualificati a sostegno della frode e della partecipazione o consapevolezza del contribuente.
Cassazione civile, 23 aprile 2010, n. 9784
Il giudice deve prima verificare se gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione siano gravi, precisi e concordanti; solo dopo tale verifica può esaminare la prova contraria del contribuente.
Cassazione civile, 21 giugno 2016, n. 12794
La motivazione per relationem al PVC è ammissibile, ma l'Ufficio deve svolgere una propria autonoma attività valutativa e qualificare giuridicamente i fatti, gli atti e i documenti rilevati dalla Guardia di Finanza. Il recepimento meramente acritico del verbale non è sufficiente.
Artt. 52 e 53 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
L'Amministrazione deve esercitare direttamente la funzione accertativa e valutativa, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza; non può limitarsi a trascrivere o richiamare in modo automatico le conclusioni dell'organo investigativo.
Massime di principio
- In materia di frodi IVA, l'onere di dimostrare la frode e gli elementi che collegano il contribuente alla stessa grava inizialmente sull'Amministrazione finanziaria.
- Il contribuente deve provare la propria buona fede o inconsapevolezza solo dopo che l'Ufficio abbia fornito presunzioni gravi, precise e concordanti sulla frode e sulla sua partecipazione o consapevolezza.
- La semplice circostanza di aver acquistato beni da un soggetto coinvolto in una frode non dimostra automaticamente che il cessionario fosse consapevole dell'illecito.
- Un avviso di accertamento non può fondarsi esclusivamente su affermazioni generiche, su dati riferiti ad altri soggetti o sulla riproduzione acritica di un PVC.
- Il richiamo al PVC è legittimo se l'Ufficio ne recepisce i fatti ma svolge anche una propria autonoma valutazione e spiega il collegamento concreto tra tali fatti e la posizione del contribuente.
- In situazioni analoghe, occorre verificare prima la sufficienza e la specificità degli elementi probatori dell'Ufficio e solo successivamente valutare l'eventuale prova della buona fede fornita dal contribuente.
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