Regolamento (UE) 2023/1435
Regolamento delegato (UE) 2023/1435 della Commissione del 2 maggio 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda la modifica delle voci dell’allegato VI, parte 3, dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali; dell’acido borico; del triossido di diboro; dell’eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; del tetraborato di disodio, anidro; dell’acido ortoborico, sale sodico; del tetraborato di disodio decaidrato e del tetraborato di disodio pentaidrato (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento CLP modificando alcune classificazioni armonizzate nell’allegato VI, parte 3, tabella 3, per sostanze borate e per l’acido 2-etilesanoico e i suoi sali. L’intervento recepisce i pareri scientifici del RAC e introduce riferimenti a note tecniche che incidono sulla classificazione delle miscele e sugli obblighi di etichettatura. La nuova disciplina si applica obbligatoriamente dal 1º febbraio 2025, mentre i fornitori possono adeguarsi in anticipo dal 31 luglio 2023.
Modifica le voci dell’allegato VI del regolamento CLP in materia di classificazione ed etichettatura armonizzate per acido borico e sostanze borate, nonché per acido 2-etilesanoico e suoi sali.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze e miscele contenenti le sostanze elencate nell’allegato del regolamento, in particolare ai fornitori che classificano, etichettano e imballano tali sostanze e miscele ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP). L’ambito territoriale è l’Unione europea e, per espressa indicazione, il regolamento è rilevante ai fini del SEE. Non introduce una disciplina generale per tutte le sostanze chimiche, ma interviene solo sulle voci specifiche dell’allegato VI, parte 3, tabella 3. Prevede un regime temporale differito per l’applicazione obbligatoria, con facoltà di applicazione anticipata volontaria.
Modifica delle voci CLP per acido borico, sostanze borate e acido 2-etilesanoico e suoi sali
Il regolamento delegato (UE) 2023/1435 modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008, cioè il regolamento CLP, con un intervento mirato sull’allegato VI, parte 3, tabella 3, relativa alle classificazioni ed etichettature armonizzate delle sostanze pericolose. La finalità è allineare le voci di alcune sostanze ai pareri scientifici del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell’ECHA e introdurre riferimenti alle note tecniche necessarie per gestire correttamente i casi di sostanze in gruppo e le miscele.
Contesto e motivazione dell’intervento
I considerando spiegano che le nuove o aggiornate classificazioni derivano da proposte presentate all’ECHA ai sensi dell’articolo 37 del regolamento CLP e dai conseguenti pareri del RAC. Per i gruppi dell’acido borico e dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali, il RAC ha rilevato che la tossicità per la riproduzione dipende da una entità molecolare comune; per questo sono state previste note specifiche da applicare alle voci in elenco.
Modifiche alle voci dell’allegato VI
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato VI del regolamento CLP conformemente all’allegato del regolamento. In concreto, nella tabella 3 sono sostituite le voci corrispondenti ai numeri di sostanza 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 e 607-230-00-6.
Per le sostanze borate indicate nelle prime tre voci, la classificazione armonizzata confermata è:
- Repr. 1B
- H360FD
- pittogramma GHS08
- avvertenza Dgr
Per la voce 005-007-00-2 compare l’acido borico in due forme/identificazioni; per la voce 005-011-00-4 sono elencati eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; tetraborato di disodio, anidro; acido ortoborico, sale sodico; tetraborato di disodio decaidrato; tetraborato di disodio pentaidrato.
Per la voce 607-230-00-6 relativa all’acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nell’allegato, la classificazione armonizzata è:
- Repr. 1B
- H360D
- pittogramma GHS08
- avvertenza Dgr
Note applicabili e conseguenze pratiche
Il regolamento aggiorna le voci per incorporare i riferimenti alle note introdotte dal regolamento delegato (UE) 2023/1434.
- La nota 11 è collegata alle sostanze borate e serve a disciplinare le miscele che contengono più sostanze del medesimo gruppo: il confronto con il limite di concentrazione va effettuato sulla somma delle concentrazioni delle sostanze pertinenti.
- La nota 12 è collegata alla voce dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali per le medesime logiche di gestione delle miscele/gruppi di sostanze.
- La nota X consente di tener conto del fatto che, nonostante la classificazione di gruppo, alcune sostanze specifiche possono richiedere una classificazione più severa o più ampia.
- La nota A impone, per denominazioni generali del tipo "composti di..." o "sali di...", di indicare in etichetta il nome esatto della sostanza.
Per gli operatori, ciò significa che la classificazione delle miscele e l’etichettatura non possono essere gestite in modo meramente nominale, ma richiedono la verifica della somma delle concentrazioni e dell’eventuale necessità di specificare il nome chimico esatto in etichetta.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, l’articolo 1 si applica soltanto dal 1º febbraio 2025. È prevista una facoltà di applicazione anticipata: i fornitori possono già dal 31 luglio 2023 conformarsi alle nuove classificazioni, etichettature e modalità di imballaggio.
Valore operativo per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese chimiche, importatori o distributori, il testo comporta la necessità di:
- verificare l’impatto delle nuove note su miscele contenenti sostanze borate o acido 2-etilesanoico e suoi sali;
- aggiornare etichette, schede di classificazione e documentazione di conformità entro la data di applicazione obbligatoria;
- pianificare la gestione delle scorte esistenti nel periodo transitorio;
- controllare che le denominazioni in etichetta riflettano correttamente il nome esatto della sostanza quando richiesto dalla nota A.
Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Aggiornamento delle classificazioni armonizzate
L’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 è modificato sostituendo le voci relative ai numeri di sostanza 005-007-00-2, 005-008-00-8, 005-011-00-4 e 607-230-00-6. Le sostanze interessate sono: acido borico; triossido di diboro; eptaossido di tetraboro e disodio, idrato; tetraborato di disodio, anidro; acido ortoborico, sale sodico; tetraborato di disodio decaidrato; tetraborato di disodio pentaidrato; acido 2-etilesanoico e suoi sali, esclusi quelli espressamente indicati nell’allegato.
Classificazione per i composti borati
Per acido borico, triossido di diboro e le sostanze borate elencate nella voce 005-011-00-4 viene confermata la classificazione Repr. 1B con indicazione di pericolo H360FD, pittogramma GHS08 e avvertenza Dgr. Alle rispettive voci è aggiunto il riferimento alla nota 11.
Classificazione dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali
La voce 607-230-00-6 è aggiornata con classificazione Repr. 1B e indicazione di pericolo H360D, con pittogramma GHS08 e avvertenza Dgr. Alla voce sono aggiunti i riferimenti alle note A, X e 12.
Effetti delle note tecniche
La nota 11 richiama la regola secondo cui, per miscele contenenti più sostanze appartenenti al gruppo delle sostanze borate, il limite di concentrazione per la classificazione va confrontato con la somma delle concentrazioni delle sostanze interessate. La nota X consente che alcune sostanze del gruppo dell’acido 2-etilesanoico e suoi sali possano richiedere una classificazione più severa o più ampia rispetto alla classificazione di gruppo. La nota A impone, per le voci con denominazione generale del tipo "composti di..." o "sali di...", che il fornitore precisi in ეტichetta il nome esatto della sostanza.
Decorrenza e regime transitorio
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal 1º febbraio 2025. Tuttavia, i fornitori possono già classificare, ეტichettare e imballare le sostanze e le miscele interessate conformemente al nuovo testo a decorrere dal 31 luglio 2023.
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