Cassazione Civile, Ordinanza n. 37241/2021 del 29/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
La controversia nasce da un'esecuzione forzata presso terzi avviata da una società creditrice nei confronti di una debitrice esecutata. La società terza pignorata ha reso dichiarazione negativa di मात्रा; la creditrice ha quindi promosso il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo, definito in primo grado e in appello nel senso della sussistenza dell'obbligo e della conferma della decisione. In cassazione la terza pignorata ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione di norme processuali e dell'art. 2697 c.c. per avere la Corte d'appello ritenuto inammissibili due capitoli di prova testimoniale, sostenendo che la CTU non sarebbe un mezzo di prova e che, avendo essa censurato in appello l'erronea applicazione del riparto dell'onere probatorio, dovevano intendersi impugnate anche le risultanze peritali; con il secondo ha dedotto violazione delle medesime norme per l'inammissibilità di ulteriori capitoli di prova, lamentando un giudizio apodittico di genericità e l'omesso esame della loro rilevanza rispetto all'inadempimento contrattuale dedotto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che le censure non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata e fossero comunque non specifiche ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché non era stato riportato il contenuto della CTU né dell'atto di appello, impedendo di verificare la concreta rilevanza delle prove non ammesse. Ha inoltre ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio del giudice, potendo avere anche natura percipiente se l'accertamento richiede specifiche cognizioni tecniche. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la motivazione della Corte territoriale era adeguata e non apparente, che alcuni capitoli erano irrilevanti, già provati documentalmente, estranei al thema decidendum o riferiti a fatti non contestati, e che in ogni caso i capitoli risultavano generici perché privi di specifici riferimenti a fatti concreti, finendo per sollecitare valutazioni sul corretto adempimento contrattuale anziché la mera narrazione di circostanze di fatto. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
artt. 547 e ss. c.p.c.
disciplinano il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo a seguito di pignoramento presso terzi, nella formulazione applicabile ratione temporis.
artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.
consentono la trattazione in camera di consiglio quando il ricorso appaia destinato a essere dichiarato inammissibile.
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma processuale asseritamente violata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 115 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili.
art. 116 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma le doglianze sono state dichiarate inammissibili.
art. 61 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente, ma non ha inciso sull'esito per difetto di specificità delle censure.
art. 244 c.p.c.
richiamato in tema di prova testimoniale; la Corte ha condiviso la valutazione di genericità dei capitoli di prova.
art. 548 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte non ha accolto la censura.
art. 342 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel primo motivo; la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e mancato confronto con la ratio decidendi.
art. 2697 c.c.
richiamato quale norma sul riparto dell'onere della prova, ma la Corte ha escluso che le censure ne evidenziassero una violazione decisiva.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
impone la specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la mancanza di trascrizione del contenuto della CTU e dell'atto di appello ha reso inammissibile il primo motivo.
art. 360 n. 4 c.p.c.
norma invocata come parametro del vizio processuale dedotto, ma le doglianze sono state ritenute inammissibili.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
prevede l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228
ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che denunci l'erronea valutazione di prove documentali o testimoniali è necessario trascrivere e indicare specificamente gli atti processuali e i documenti rilevanti, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- La consulenza tecnica d'ufficio non è, di regola, un mezzo di prova in senso proprio, ma uno strumento di ausilio tecnico del giudice; può però assumere anche funzione percipiente quando l'accertamento dei fatti richieda competenze specialistiche.
- La critica alla statuizione di inammissibilità o genericità di capitoli di prova deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: non basta invocare in astratto il diritto alla prova, occorre mostrare perché i fatti dedotti fossero specifici, pertinenti e decisivi.
- Sono legittimamente esclusi i capitoli testimoniale che riguardano fatti già documentalmente provati, non contestati, irrilevanti o estranei al thema decidendum, nonché quelli che sollecitano giudizi valutativi sull'esatto adempimento invece di indicare circostanze fattuali puntuali.
- Nel giudizio di legittimità la Corte non riesamina il merito delle valutazioni probatorie se la motivazione del giudice di merito è non apparente e logicamente coerente; il controllo resta circoscritto ai vizi denunciabili secondo i canoni della specificità e della corretta individuazione del vizio processuale.
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