Cassazione Penale, Ordinanza n. 24576/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello che aveva deciso la sua posizione. L'unico motivo deduceva vizio motivazionale, lamentando la mancata applicazione della sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità. La censura è stata ritenuta inammissibile perché sostanzialmente riproduttiva di doglianze già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza una specifica critica alle ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. La Corte ha inoltre rilevato che la motivazione sulla questione era comunque presente, lineare e coerente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non è stata disposta alcuna modifica della decisione di merito, che resta ferma quanto alla posizione sostanziale dell'imputato. Dal testo non emergono il reato contestato né ulteriori dettagli sulla sentenza di appello oltre al diniego della sanzione sostitutiva.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere affermato in modo astratto o meramente assertivo: occorre che l'asserita carenza o illogicità emerga effettivamente dalla lettura del provvedimento impugnato.
- Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione esistente, coerente e logicamente lineare sul punto controverso, la doglianza che ne contesta la completezza o la tenuta argomentativa è destinata al rigetto o, se non specifica, all'inammissibilità.
- La mancata specifica critica delle rationes decidendi poste a base della decisione di merito comporta l'inammissibilità del ricorso per difetto di confronto con la sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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